La cosa che cagiona i danni (responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia)




E' pacifico, a fini della sussistenza della reponsabilità ex art. 2051 cod. civ., che la cosa non debba possedere una sua pericolosità intrinseca. E' stato al riguardo molto semplicemente osservato che ogni corpo, essendo fornito anche della sola forza di gravità, è suscettibile, in determinate condizioni, di trasformarsi in agente dannoso.

Non è rilevante neppure, per affermare la pericolosità o meno della cosa, la discriminazione tra cosa "inerte" e cosa dotata di un intrinseco dinamismo, perché anche le cose inerti possono assumere un'attitudine lesiva per l'incidenza di fattori esterni.

Per definire, allora, il concetto di "cosa che cagioni danno", la giurisprudenza muove dalla lettera della norma del codice che, a differenza del codice previgente (il quale affermava la responsabilità del soggetto per i danni cagionati " colle cose che ha in custodia"), parla attualmente di danno derivante "dalle" cosa in custodia. Affinché sorga la responsabilità è necessario, dunque, che il danno sia prodotto "dalla" cosa, o perché la cosa sia intrinsecamente suscettibile di produrlo o perché siano insorti agenti esterni. Non vi è, invece, responsabilità quando il danno derivi, in realtà, da un comportamento umano, rispetto al quale la cosa ha svolto un ruolo soltanto strumentale o di concausa inerte.Ad esempio un pavimento in buono stato di manutenzione è una cosa in sé priva di qualunque idoneità lesiva. Un pavimento sconnesso, con mattoni sopraelevati rispetto agli altri, è, invece, una cosa pericolosa, della quale il custode risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. . Tuttavia se un pavimento in buono stato di manutenzione si rivela pericolo a causa della scivolosità derivante dall'acqua piovana o dal detersivo utilizzato per la pulitura, la responsabilità non deve essere valutata alla stregua dell'art. 2051 cod. civ., bensì dell'art. 2043 cod. civ. , (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 280/75 ) perché, in tal caso, il danno non deriva "dalla cosa", ma dal comportamento umano imprudente. Così, ancora, non può essere riconosciuta la responsabilità del gestore della pista da sci per il danno riportato dallo sciatore che abbia riportato lesioni cadendo sul cordolo posto alla fine del percorso a causa della velocità eccessiva e, pertanto, della sua condotta imprudente e sconsiderata (Cass. Civ., Sez. III, 28616/2013). Altrettanto nel caso del ragazzo che sia scivolato su alcuni frammenti di vetro scendendo la gradinata di un centro sportivo comunale (Tribunale di Ivrea, Sez. Civ., 12 del 9 gennaio 2015).

In definitiva, affinché si applichi l'art. 2051 cod. civ. , occorre che il danno rappresenti l'effetto della cosa o perché la cosa abbia una pericolosità o insidiosità intrinseca o perché sopravvengano agenti esterni che non consistano, però, nella condotta umana, dolosa o colposa, che incide sulla condizione normale della cosa.

Il problema si pone per quelle condotte omissive che rendano pericolose cose che, altrimenti, non avrebbero attitudine lesiva. In tal caso, la giurisprudenza ha ritenuto che non si possa parlare di causalità tra cosa e danno e che, pertanto, la responsabilità debba essere ricercata secondo la regola ordinaria dell'art. 2043 cod. civ. .

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