La convalida



Il negozio annullabile è suscettibile di essere sanato per mezzo della convalida (art. 1444 cod.civ. ).

La convalida è un atto avente natura negoziale e struttura unilaterale nota1, con il quale la parte legittimata a proporre l'azione di annullamento, conscia del vizio che inficia l'atto, manifesta il proprio intento di tenerlo per valido, con ciò precludendosi ogni via di impugnativa giudiziale intesa a far valere la patologia invalidante nota2.

Occorre non confondere la convalida con la ratifica (art. 1399 cod.civ. ). Per mezzo di quest'ultima l'interessato si appropria dell'operato di un altro soggetto che ha compiuto un atto in nome altrui in assenza di poteri rappresentativi. In difetto di ratifica l'atto può considerarsi inefficace mentre in difetto di convalida esso è annullabile, ma interinalmente efficace nota3.

La convalida indubbiamente è un atto che evidenzia un collegamento negoziale necessario e di secondo grado rispetto al negozio principale affetto dal vizio comportante invalidità nota4. Si noti che la norma di cui all'art. 1444 cod.civ.  non prescrive un requisito formale in connessione con l'eventuale forma vincolata del negozio di primo grado. Per la ratifica l'art. 1399 cod.civ. dispone invece che essa debba intervenire con "l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione" del contratto al quale si riferisce. Nulla essendo previsto per la convalida, essa, secondo l'opinione prevalente nota5, potrebbe anche esser perfezionata tacitamente, senza particolari formalismi pur quando l'atto al quale si riferisce dovesse essere sottoposto a forma vincolata.

Anche sotto il citato aspetto formale, dunque, la convalida si differenzia rispetto alla ratifica. Giova ancora osservare che il contratto concluso in difetto di potere rappresentativo può essere oggetto di ratifica, il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, annullabile, può invece essere convalidato. Spesso questa differenza non pare così perspicua (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2842/96 ).

Quali sono i requisiti al fini dell'operatività della convalida?

  1. Essa deve anzitutto provenire dal soggetto in grado di concludere validamente il contratto: se si tratta di un atto viziato a causa del difetto di capacità naturale dell'agente al tempo della conclusione, quest'ultimo deve, ai fini della convalida, aver recuperato la piena capacità di intendere e di volere;
  2. Il negozio di convalida non deve inoltre risultare inficiato dal medesimo vizio che affligge il negozio annullabile: se il contratto è annullabile a causa di violenza psichica, occorre che essa non sussista al tempo della convalida.
  3. L'efficienza della convalida postula infine la conoscenza, nel soggetto legittimato a porla in essere, del vizio che colpisce il negozio (art. 1444 cod.civ. ). Qualora l'atto sia colpito dal vizio invalidante dell'errore e il contraente che è incorso nell'errore dichiara di voler confermare il negozio, quando ancora non lo ha scoperto, questa dichiarazione non può avere il valore di una convalida. La convalida è di due specie: può essere infatti espressa o tacita: il II° comma dell'art. 1444 cod.civ. prevede infatti la c.d. convalida tacita, disponendo che "Il contratto è pure convalidato se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità".

La convalida espressa deve conte­nere, stante quanto sopra precisato, la menzione del negozio annullabile nota6, della causa di annullabi­lità nonchè la dichiarazione di volontà preordinata alla sanatoria del negozio.

La convalida tacita si riscontra ogniqualvolta venga data volontaria esecuzione all'atto nella consapevolezza dell'invalidità di esso nota7. L'esecuzione volontaria consiste in un'attività che tende a porre in essere la situazione che si sarebbe dovuta determinare in seguito alla stipulazione dell'atto invalido. Essa richiede necessariamente che chi la compie:

  1. si trovi in condizioni tali da poter validamente compiere il negozio in questione;
  2. abbia conoscenza effettiva dei motivi determinanti l'invalidità. E' stata ritenuta nota8 condotta conforme all'intento di convalidare, anche il comportamento incompatibile rispetto ad eventuale richiesta di annullamento, quale ad es. compiere atti di disposizione di un bene proveniente da un contratto annullabile (es.: vendere un bene che è stato acquistato in base ad un atto del quale si conosce l'invalidità), o accettare la prestazione che dipende dal contratto annullabile (si pensi a quanto oggetto di disamina a proposito del II°comma dell'art. 1442 cod.civ. sulla perpetuità dell'eccezione di annullamento).

E' la convalida tacita atto negoziale? La questione viene per lo più implicitamente risolta in senso affermativo nota9, facendosi riferimento all'intenzione ed alla volontà del convalidante (Cass. Civ. Sez. II, 5860/81 ; Cass. Civ. Sez. I, 3553/79 ), anche se non sembra che sul punto sia stata avviata una appagante riflessione specifica nota10.

Può ad esempio ravvisarsi una convalida tacita nella condotta del contraente il quale dia spontaneo adempimento alla prestazione dedotta nel contratto annullabile? La soluzione della questione va ancora una volta ricondotta alla natura negoziale o meno dell'atto. Se la convalida va configurata come atto negoziale, dovrà pur sempre essere salvaguardata la possibilità per il soggetto che ha posto in essere la condotta tacita di provare l'eventuale contraria volontà (rectius: l'assenza di volontà di convalidare, ovvero l'erroneo convincimento di adempiere ad obbligazioni dedotte). In caso contrario, qualora cioè si ritenesse preclusa una tale dimostrazione, si perverrebbe alla configurazione della sanatoria in chiave di mero atto avente natura non negoziale, esito interpretativo che sembra da respingersi.

Note

nota1

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.257.
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nota2

Parte della dottrina, soffermandosi sull'effetto preclusivo dell'atto di convalida, identifica la convalida con la rinunzia al diritto o all'azione di annullamento (Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948, p.340; Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano,1959, p.94; Messineo, Dottrina generale del contratto, Milano, 1952, p.446; Sacco, Il contratto, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol. VI, Torino, 1975, p.905). Altri invece preferiscono configurare la convalida come un vero e proprio atto sostanziale di sanatoria del contratto annullabile, consistente o nell'eliminazione del vizio (Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.675; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.496) oppure nell'integrazione dell'atto invalido operante a livello di fattispecie complessa (Santoro Passarelli, cit., p.258 e Scognamiglio, Contratti in generale, in Trattato dir. civ., diretto da Grosso e Santoro-Passarelli, vol. IV, Milano, 1980, p.246).
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nota3

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.279.
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nota4

Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol. XV, Torino, 1960, p.249.
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nota5

Bianca, cit., p.677 e Piazza, La convalida nel diritto privato. La convalida espressa, Napoli, 1973, p.102.
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nota6

La specificazione del negozio da convalidare può essere variamente operata, purchè in modo idoneo ad individuarlo. Così alcuni (Barassi, Teoria della ratifica del contratto annullabile, Milano, 1898, p.399) ritengono sufficiente la semplice indicazione della data di stipulazione del contratto, altri (Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. V, Milano, 1972, p.414) richiedono anche la indicazione degli elementi soggettivi ed oggettivi del contratto annullabile.
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nota7

Bianca, cit., p.677.
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nota8

Piazza, La convalida tacita nel diritto privato, Napoli, 1980, p.65.
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nota9

Bianca, cit., p.677; contra, Piazza, La convalida tacita nel diritto privato, cit., p.43, che configura questa ipotesi come atto giuridico in senso stretto.
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nota10

Non è indifferente osservare che la fattispecie potrebbe anche essere configurata come atto negoziale per quanto attiene alla convalida espressa e come atto non negoziale (mero atto) in relazione alla convalida tacita (in questo senso anche Gentili, Le invalidità, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1402 e Giampiccolo, Note sul comportamento concludente, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1961, p.799). Questa ricostruzione del fenomeno consentirebbe anche di configurare la convalida come atto a forma vincolata per relationem, superando l'obiezione di fondo costituita dal rilievo in base al quale la convalida può intervenire anche tacitamente (dunque anche in difetto di una specifica veste formale). In quest'ultimo caso non si tratterebbe, infatti, di un atto negoziale bensì di un semplice atto giuridico.
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Bibliografia

  • BARASSI LODOVICO, Teoria della ratifica del contratto annullabile, Milano, XIV, 1898
  • BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XV, 1950
  • CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948
  • GENTILI, Le invalidità, Torino, I contratti in generale Gabrielli, II, 1999
  • GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
  • GIAMPICCOLO, Note sul comportamento concludente, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1961
  • MESSINEO, Dottrina generale del contratto, Milano, 1952
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • PIAZZA, La convalida nel diritto privato, Napoli, 1973
  • PIAZZA, La convalida tacita nel diritto privato, Napoli, 1980
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir. da Vassalli, VI, 1975
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, Milano, Tratt.dir.civ.Grosso Sant.Pass., IV, 1980


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