Il II comma dell'
art.1510 cod.civ. , sempre facendo salvo il patto o l'uso contrario, stabilisce che
qualora la cosa alienata debba essere trasportata da un luogo all'altro il venditore è liberato dall'obbligazione di consegnare rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere che ne eseguono il trasporto a spese dell'acquirente. Ne deriva che il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione del venditore deve essere individuato
laddove egli rimette la cosa a chi la deve trasportare (Cass. Civ. Sez. II,
2444/94 ; cfr. in tema di vendita internazionale di beni mobili, l'analogo criterio portato dall'art.31 della Convenzione di Vienna del 1980, valevole anche quale elemento atto ad individuare la giurisdizione: Cass. Civ. Sez. Unite
10941/07 ) e che non sussiste alcun rapporto di garanzia, né propria né impropria, tra venditore e vettore (Cass. Civ. Sez. II,
2179/78 )
nota1. In buona sostanza vettore o spedizioniere assumono la qualità di ausiliari dell'acquirente ai quali costui dovrà rivolgersi per l'eventuale inadempimento. Ciò anche quando alla vendita sia stata apposta la clausola C.I.F. o equivalente, la quale attiene unicamente all'assunzione a carico dell'acquirente dei costi relativi al nolo, al trasporto, all'assicurazione (Cass. Civ. Sez. II,
1381/94 ). Come appare evidente, questa prescrizione si sostanzia in una
deroga rispetto alla disciplina generale di cui all'art.
1228 cod.civ., ai sensi del quale, nell'adempiere alle obbligazioni che gli incombono, il debitore risponde anche quando si avvale dell'opera di terzi in relazione alle condotte dolose o colpose di costoro
nota2. Ciò non preclude che il venditore sia comunque responsabile ogniqualvolta gli si possa rimproverare di non aver stipulato il contratto di trasporto alle condizioni previste al tempo della vendita ovvero per avere scelto un vettore non idoneo o, ancora, per non aver provveduto a confezionare in maniera adeguata la merce. Dovrà inoltre essere considerato responsabile in proprio il venditore che abbia affidato la consegna ai propri dipendenti poichè in questa ipotesi non è dato di poter distinguere soggettivamente tra parte alienante e vettore
nota3.
Quanto detto non esclude comunque che il venditore, pure in esito alla consegna delle cose al vettore, ma prima della consegna all'acquirente, conservi la titolarità del diritto al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento delle obbligazioni che fano capo al vettore stesso (Cass. Civ., Sez. III,
553/12).
Cosa dire dell'eventualità, invero non infrequente, in cui nel momento della consegna si palesi la necessità di compiere prestazioni accessorie, quali lo scarico della merce o il montaggio della stessa? A questo proposito tali operazioni non si possono ritenere automaticamente ricomprese nella compravendita, dovendo, al contrario, emergere da apposite pattuizioni (Cass. Civ. Sez. II,
1309/83). Diverso è il caso in cui nel contratto sia stato specificato che quanto venduto dovesse essere posto in opera presso l'acquirente (come nell'ipotesi in cui i vari pezzi di un macchinario industriale fossero stati forniti presso il destinatario). In tale ipotesi la prestazione di consegnare facente capo al venditore può dirsi eseguita soltanto in esito all'intervenuto montaggio (Cass. Civ. Sez. II,
4818/81).
Note
nota1
Si afferma che la rimessione al vettore equivale per legge, quanto a determinati effetti, alla consegna al compratore. Il vettore "sarebbe un semplice ausiliario ex lege del compratore...autorizzato a ricevere per conto del compratore la consegna ex vendita" (così Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.526). Ciò, peraltro non esclude che alla consegna competa una rilevanza giuridica per la produzione di altri effetti relativamente ai quali assume decisiva importanza l'effettiva attribuzione del possesso materiale al compratore (in particolare, secondo questa interpretazione, la consegna al vettore non sarebbe equiparabile alla consegna ex vendita agli effetti della garanzia per vizi): cfr. Rubino, op.cit., p.527.
top1nota2
In questo senso Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.165.
top2nota3
Analogamente Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.436 e Carpino, La vendita di cose mobili, la vendita di cose immobili, la vendita a termine di titoli di credito, la vendita di eredità, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.280.
top3Bibliografia
- BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
- RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971