La condotta dello stipulante: revoca e modifica della stipulazione (contratto a favore di terzo)



Nel tempo che intercorre tra il perfezionamento del contratto a favore del terzo e l'eventuale dichiarazione di costui di voler profittare del relativo beneficio, è possibile che lo stipulante intenda eliminare in tutto o in parte la stipulazione, revocandola o modificandola ( III comma dell'art. 1411 cod.civ. ).

Mentre la revoca sembra esser connotata da una struttura semplicemente unilaterale, la modifica pare implicare un nuovo accordo (dunque necessariamente bilaterale) tra stipulante e promittente nota1.

Si ritiene che sia l'una, sia l'altra, debbano comunque essere comunicate al terzo al fine di essere efficaci, configurandosi come atti aventi natura recettizia nota2. Meglio sarebbe tuttavia qualificare la modifica come negozio bilaterale non recettizio, dovendo essere invece considerato come recettizio l'atto con il quale il terzo viene notiziato della modificazione (che ben potrebbe essere interpretata come revoca parziale).

A seguito dell'una (la revoca) o dell'altra (la modifica) il beneficio per il terzo viene o eliminato o modificato con effetto retroattivo, a far tempo cioè dal perfezionamento del contratto nota3. A mente del IV comma dell'art. 1411 cod.civ., la revoca della stipulazione ha, quale ulteriore conseguenza, che la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.In questo senso le parti, nell'ambito dell'autonomia contrattuale di cui godono, possono variamente determinarsi. Tizio (stipulante) e Caio (promittente) possono eliminare per mutuo consenso la stipulazione. Oppure Tizio può limitarsi a revocare il beneficio per il terzo, indicando a Caio che la prestazione dovrà essere effettuata nelle sue mani. Ancora: Tizio può convenire con Caio che una parte della prestazione sia effettuata nelle mani di esso stipulante, altra parte debba invece profittare al terzo, dovendo costui essere notiziato della revoca parziale.

Ipotizzando infine che la stipulazione non sia stata né revocata né modificata, la prestazione (ovvero l'attribuzione traslativa, nelle ipotesi in cui si reputa che il contratto a favore di terzo possa sortire efficacia traslativa) dovrà andare a beneficio del terzo.

Una speciale disciplina della revoca del beneficio è prevista dall'art. 1412 cod.civ., per il caso del contratto a favore di terzo nel quale la prestazione deve essere effettuata in esito alla morte dello stipulante, nonché dall'art. 1921 cod.civ., che prevede un'analoga ipotesi con riferimento al contratto di assicurazione.

Note

nota1

Secondo la dottrina maggioritaria, tanto la revoca quanto la modifica costituirebbero negozi giuridici unilaterali (Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.569 e Scozzafava, voce Contratto a favore di terzi, in Enc.giur.Treccani, vol.IX, p.6); per il Messineo, Il contratto in generale, t.2, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, Milano, 1972, p.146, in particolare, il potere di modifica si inquadrerebbe nell'ambito del potere di revoca.
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nota2

A favore del carattere recettizio si esprimono Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., vol.IV, t.2, Torino, 1967, p.444, Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p.70 e Franzoni, Il contratto e i terzi, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p.1098.
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nota3

Bianca, cit., p.569. Secondo alcuni (Tamponi, Contratto a favore di terzo, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000, p.384) la revoca della stipulazione si tradurrebbe nella eliminazione della clausola a favore del terzo e nella conseguente eliminazione della vicenda attributiva, mentre la modifica implicherebbe la revoca della precedente stipulazione con contestuale nuova disposizione a favore del terzo.
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Bibliografia

  • FRANZONI, Il contratto e i terzi. I contratti in generale., Tratt. Rescigno, II, 1999
  • GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, 1967
  • SCOZZAFAVA, Contratto a favore di terzi, Enc.giur.Treccani, IX, 1988
  • TAMPONI, Contratto a favore di terzo, Torino, Tratt.dir.priv., XIII, 2000

Prassi collegate

  • Quesito n. 428-2016/C, Sostituzione a mezzo testamento del beneficiario già designato in polizza assicurativa

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