La condotta del terzo: dichiarazione di voler profittare, rifiuto, silenzio



Una volta perfezionato tra stipulante e promittente il contratto a favore di terzo costui può dichiarare di volerne profittare ovvero rifiutare il beneficio che ne segue.

Circa quest'ultima ipotesi, giova osservare che non può essere negato il diritto del terzo a rinunziare al vantaggio. Il problema in questo caso è quello di verificare la natura giuridica e gli effetti di una siffatta dichiarazione di volontà. Secondo l'opinione prevalente esso può essere configurato come un rifiuto, atto unilaterale recettizio avente natura negoziale nota1. In forza del rifiuto viene retroattivamente eliminato un effetto già prodotto, vale a dire l'attribuzione del diritto al terzo che scaturisce dal semplice perfezionamento della stipulazione intercorsa tra stipulante e promittente.

La dichiarazione del terzo di voler profittare del beneficio a proprio favore costituisce, a propria volta, un atto recettizio avente natura negoziale nota2.

Quali effetti produce questa manifestazione di volontà del terzo?

Non già quella di determinare l'acquisto del diritto, che si produce immediatamente per effetto della stipulazione, salvo patto contrario. D'altronde il terzo rimane sempre tale, non entra cioè nella struttura negoziale neppure in conseguenza della dichiarazione in esame. Essa semplicemente vale a rendere irrevocabile la stipulazione a favore del terzo, non potendo più essere modificata ovvero integralmente revocata dallo stipulantenota3 . In esito all'accettazione o alla dichiarazione di voler profittare il terzo acquista dunque definitivamente il diritto nei confronti del promittente (ed anche nei confronti dello stipulante, il quale non potrebbe neppure agire per il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del promittente: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 7622/94 ; Cass. Civ. Sez. III, 1992/81 ).

E' chiaro che questo diritto sarà caratterizzato da tutti i limiti relativi all'esperimento dei rimedi e delle impugnative afferenti al contratto concluso tra stipulante e promittente. Se Tizio ha concluso con Caio un contratto inteso ad attribuire un vantaggio a Sempronio e l'atto viene annullato per dolo contrattuale (ovvero viene risolto per inadempimento, perché ad esempio Tizio non ha pagato Caio per la prestazione che questi si è obbligato a compiere) il terzo Sempronio ne patirà le conseguenze, non potendo evidentemente pretendere l'adempimento dal promittente soltanto per il fatto di aver precedentemente dichiarato di voler profittare della stipulazione a suo favore.

Che cosa dire se il terzo rimane silente (e lo stipulante non revoca il beneficio né conviene altrimenti con il promittente la modifica della stipulazione) ?

Stante quanto già precisato circa l'immediata efficacia della stipulazione non si può certo pensare che essa si caduchi. Sembra più logico sostenere che, in difetto di un rifiuto nel tempo in cui questo può ragionevolmente subentrare, il contratto possa reputarsi non più revocabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 1333 cod.civ. sia pure in merito al diverso tema della formazione del vincolo contrattuale (Cass. Civ. Sez. II, 9500/87 )nota4.

Note

nota1

Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1967, p.445; Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.569 .
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nota2

Franzoni, Degli effetti del contratto, in Comm.cod.civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1998, p.192.
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nota3

Scozzafava, voce Contratto a favore di terzi, in Enc.giur.Treccani, vol.IX, 1988, p.5.
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nota4

Così Bianca, cit., p.570, che parla in queste ipotesi di accettazione tacita. Contra Franzoni, Il contratto e i terzi, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1088, per il quale la necessaria configurazione della accettazione come atto unilaterale recettizio necessita la comunicazione alle parti del contratto, per cui non potrebbe essere effettuata in maniera tacita.
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Bibliografia

  • FRANZONI, Degli effetti del contratto, Milano, Comm.cod.civ.dir.da Schlesinger, 1998
  • FRANZONI, Il contratto e i terzi. I contratti in generale., Tratt. Rescigno, II, 1999
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, 1967
  • SCOZZAFAVA, Contratto a favore dei terzi, Enc.giur. Treccani, III, 1988

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