La condotta del riscattante



Non basta che il venditore abbia dichiarato di voler procedere al riscatto del bene, ancorchè tale dichiarazione (le cui caratteristiche saranno specificamente esaminate) sia pervenuta al compratore. Occorre anche che, ai sensi dell'art. 1503 cod. civ., il venditore accompagni l'esternazione del proprio intento di recuperare il bene al concreto rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento fatto per la vendita nota1. E' chiaro che se queste somme non fossero congrue, l'efficacia del riscatto non si produrrebbe e la condotta del compratore che si fosse rifiutato di consegnare la cosa, dovrebbe essere considerata come legittima. In merito, occorre ricordare che la corresponsione di un assegno bancario non equivale a quella di denaro contante (Cass. Civ. Sez. III, 8927/98) (il cui utilizzo è peraltro limitato dalla legislazione antiriciclaggio), onde si palesa spesso indispensabile procedere alla predisposizione di assegno circolare.

Cosa dire invece del rifiuto illegittimo del compratore di ricevere il versamento delle predette somme quando queste fossero state correttamente computate? La risposta si coglie nel modo di disporre del II comma dell'art. 1503 cod.civ. : il venditore decade dal diritto di riscatto, quando non faccia offerta reale delle somme entro otto giorni dalla scadenza del terminenota2.

Degna di attenzione è l'ipotesi in cui la figura soggettiva del venditore riscattante abbia a subire dei mutamenti (si pensi alla morte del venditore ed al conseguente subingresso di uno o più eredi ovvero alla cessione del contratto ad un terzo) allorquando l'indicazione del prezzo della vendita fosse stato simulato (si pensi al caso in cui venditore ed acquirente si siano accordati per inserire nell'atto di vendita un prezzo inferiore a quello realmente sborsato per motivi fiscali o altro). A questo riguardo è stato deciso che gli eredi del venditore debbano corrispondere al compratore il prezzo effettivamente ricevuto senza che preventivamente il venditore stesso debba fare alcun particolare avviso o intimazione, dal momento che essi succedono al de cuius in tutti i rapporti giuridici già a costui facenti capo ( Cass. Civ. Sez. II, 1916/85).

Note

nota1

In questi casi si parla di oneri del riscattante: cfr. Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.151.
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nota2

In tal senso Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.111. Il comportamento del compratore peraltro non può tendere ad ostacolare il verificarsi degli atti e degli eventi diretti al perfezionamento del riscatto: in caso di un suo comportamento colpevole si reputa debbano considerarsi verificati gli effetti del riscatto, applicando analogicamente l'art. 1359 cod.civ. (c.d. finzione di avveramento della condizione) (cfr. Francolini, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.IV, Torino, p.960).
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • FRANCOLINI, Torino, Comm.cod.civ., IV, 1999
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995

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