La condotta del promittente (contratto a favore di terzo)




Il promittente, per effetto della stipulazione a favore di terzo, è obbligato a compiere la prestazione in favore di quest'ultimo ovvero, se il contratto prevede l'effettuazione di attribuzioni direttamente traslative, trasferisce il diritto che ne costituisce l'oggetto direttamente in capo al terzo. Al riguardo è tuttavia indispensabile che costui abbia dichiarato di volerne profittare.

Cosa dire dell'ipotesi in cui, una volta che il promittente si fosse obbligato ad effettuare una determinata prestazione nei confronti del terzo, risultasse inadempiente? E' stato al riguardo deciso che, mancando espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire per mezzo dell'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno allo scopo di ottenere la prestazione attribuitagli ove il contratto fosse idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo. Soltanto nel caso contrario, quando cioè il contratto abbia ad oggetto una prestazione per pretendere la quale il terzo necessiti di un'attività esecutiva ulteriore da parte del promittente (senza la quale il diritto del terzo non possa dirsi sorto), va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante (Cass. Civ., Sez. III, 8272/2014).

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