La condotta dei creditori (cessione dei beni ai creditori)



L'art.1979 cod.civ. prospetta, quale effetto del perfezionamento della cessio bonorum, il passaggio dell'amministrazione dei beni che ne sono oggetto ai creditori cessionari.

Essi devono amministrare i beni, disponendo a questo riguardo del potere di esercitare tutte le azioni aventi carattere patrimoniale nota1. La legge è muta circa la consistenza dei poteri in esame: è palese tuttavia che si tratti soltanto degli atti funzionali alla liquidazione dei cespiti attivi. Sarà dunque da escludersi la possibilità di porre in essere atti a titolo gratuito che abbiano quale effetto quello di depauperare l'attivo nota2. Più discutibile può essere la costituzione di diritti reali minori. Si pensi alla costituzione di servitù che fosse indispensabile per procedere ad una permuta tra due terreni che si palesasse come incrementativa del valore del bene nota3.
I creditori debbono comportarsi diligentemente: a questo riguardo si può evocare la diligenza richiesta al mandatario , potendosi fare conseguentemente applicazione dell'art. 1711 cod.civ., afferente ai limiti del mandato nota4.
V'è invece chi ha osservato come la sanzione appropriata a fronte di condotte non diligenti consisterebbe piuttosto nel rimedio specifico di cui all'ultimo comma dell'art. 1986 cod.civ. (risoluzione della cessione per inadempimento) nota5.

Questa soluzione ha tuttavia a che fare con gli aspetti interni del rapporto tra creditori cessionari e debitore. Cosa dire invece del rapporto tra creditori e terzi?

Il problema della condotta diligente dei creditori nelle operazioni conseguenti alla stipulazione della  cessione si specifica con riferimento al vizio che affligge gli atti che non fossero finalizzati alla liquidazione.
A fronte di chi reputa trattarsi di atti nulli (in quanto posti in essere da soggetti del tutto privi di legittimazione, situazione che ben dovrebbe essere conoscibile ai terzi, stante la peculiare forma di conferimento dei poteri nota6 ), appare preferibile ritenere che si tratti di un'attività giuridicamente inefficace nota7.
Facendo applicazione analogica delle norme in tema di potere rappresentativo, si può infatti sostenere che l'atto sia pur sempre ratificabile da parte del debitore (art. 1398 cod.civ.).

All'esito della ricognizione dei cespiti e dell'organizzazione delle operazioni preliminari allo smobilizzo, i creditori devono alienare i beni e ripartire i ricavi. La cessione non possiede ordinariamente effetti solutori: qualora i creditori cessionari non fossero stati interamente soddisfatti, rimarrebbero integre le ragioni creditorie di costoro per il debito residuo. Ciascuno dei creditori riacquista la facoltà di promuovere atti di esecuzione sugli eventuali altri beni del debitore non compresi nella cessio bonorum.

Devono i creditori agire congiuntamente o ciascuno di essi ha la possibilità di comportarsi con autonomia?

La legge è muta al riguardo. Prevale il parere secondo il quale i creditori debbano agire congiuntamente nota8 : si pensi a cosa potrebbe accadere qualora ciascun creditore potesse porre in essere da solo le azioni e gli atti finalizzati alla liquidazione. A tacer d'altro potrebbe verificarsi l'alienazione dello stesso bene a due soggetti distinti.

Possono i creditori cessionari procedere personalmente all'acquisto dei beni del debitore ?

A questo proposito sembra praticabile il rinvio al modo di disporre degli artt. 1395 e 1735 cod.civ.. L'autorizzazione preventiva del debitore, la predeterminazione della misura del corrispettivo ovvero il fatto che si tratti di merci con prezzi di listino vale ad evitare il conflitto di interessi insito nel contratto con sé stesso nota9.

La legge non contempla un periodo di tempo massimo entro il quale concludere le operazioni inerenti alla liquidazione dei cespiti dedotti nella cessione. Scontata l'osservazione in forza della quale da un lato non è possibile che l'attività possa proseguire a tempo indeterminato, dall'altro che le parti sono libere di introdurre a questo riguardo le clausole più opportune (un termine finale di efficacia, una clausola penale etc.), si potrà fare applicazione dell'art. 1183 cod.civ., dettato in tema di rapporto obbligatorio in generale. Il debitore potrà conseguentemente domandare al giudice di fissare un termine.

Note

nota1

Tra le azioni patrimoniali devono essere considerate anche le azioni processuali e quelle possessorie: Sotgia, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di dir. civ.it., dir. da Vassalli, vol.IX, Torino, 1957, p.144.
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nota2

Così Salvi, La cessione dei beni ai creditori, Milano,1947, p.355.
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nota3

Ritiene che i creditori non possano in nessun caso costituire diritti reali sul bene Vassalli, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1985, p.416.
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nota4

Salvi, cit., p.355 e Sotgia, cit., p.71.
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nota5

Miccio, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, in Comm. cod. civ., vol.IV, Torino, 1966, p.625.
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nota6

Cfr. Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.671.
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nota7

Così Vassalli, cit., p.420.
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nota8

In particolare si ritiene che con la cessio bonorum i creditori si spoglino del diritto di agire esecutivamente uti singulus: cfr. Meoli, in Cod.civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, libro IV, Torino, 1980, p.1487.
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nota9

In questo senso Sotgia, cit., p.69.
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Bibliografia

  • MICCIO, Dei singoli contratti, Comm.cod.civ., IV, 1969
  • SALVI, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1947
  • SOTGIA, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, IX, 1957
  • VASSALLI, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Trattato Rescigno, XIII, 1985

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