Ai sensi del II°comma dell'art.
1354 cod.civ., la
condizione sospensiva impossibile rende nullo l'intero contratto (nonchè, più in generale, gli altri atti negoziali inter vivos ),
mentre si ha come non apposta se è risolutiva.
La disciplina dell'apposizione della condizione sospensiva impossibile da un lato, dall'altro di quella risolutiva impossibile è dunque diversa. Ciò
deriva dalla considerazione secondo la quale l'irrealizzabilità dell'avvenimento previsto nella prima ipotesi fa diventare inutile definitivamente l'atto negoziale
nota1 . Poiché mai si potrà realizzare l'evento, mai potrà assumere efficacia l'atto che sia subordinato alla verificazione dell'evento stesso (condizione sospensiva). Es.: se toccherai il cielo con un dito ti venderò l'immobile.
Del tutto opposte sono le considerazioni per la condizione risolutiva impossibile: è chiaro infatti che, non potendo verificarsi l'avvenimento, mai potranno venire eliminati gli effetti che il negozio ha già prodotto. Es.: ti vendo l'immobile, ma se toccherai il cielo con un dito il contratto si intenderà caducato e mi dovrai restituire il bene
nota2 .
Della donazione, da annoverarsi comunque tra i contratti, si dirà specificamente
aliunde.
Note
nota1
In questo caso il disposto normativo parla di nullità, ma parte della dottrina (Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.546) ritiene che ci si troverebbe di fronte ad una semplice inefficacia, stante la inconciliabilità della nullità con la recuperabilità del contratto per volontà delle parti.
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Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.278.
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