La condizione: definizione



La locuzione condizione viene utilizzata per indicare tanto la clausola apposta all'atto sottoposto a condizione, quanto l'evento futuro ed incerto previsto nella clausola condizionale stessa nota1 .

In quest'ultima accezione, la condizione viene appunto definita come la previsione espressa nell'atto di un avvenimento futuro ed incerto dal quale dipende la produzione degli effetti (nell'ipotesi in cui essa sia sospensiva dell'efficacia) nota2, ovvero l'eliminazione dell'efficacia dell'atto o di una singola clausola del medesimo (quando risulta esser risolutiva degli effetti).

L'art. 1353 cod.civ. prevede, a questo proposito, che "le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto".

Essenziale rispetto alla nozione di condizione è pertanto la considerazione dell' incertezza dell'evento previsto, considerata congiuntamente alla futurità del medesimo.

Vi sono infatti eventi futuri ma non incerti, ovvero eventi futuri la cui portata può risultare sconosciuta solo dalle parti (qualificabili pertanto come incerti soltanto soggettivamente) ed anche eventi non futuri (perchè attuali o addirittura già trascorsi) la cui portata non è conosciuta dalle parti, le quali siano dunque incerte al riguardo solo dal punto di vista soggettivo.

Il dato fondamentale ai fini della comprensione della nozione di condizione è invece l' incertezza oggettiva.

Quando questa faccia difetto non si può parlare di condizione, bensì di presupposto. La dottrina nota3 parla di pre supposti legali o volontari di efficacia per designare gli elementi sopra descritti che non possiedono tale caratteristica .

Si distingue inoltre dalla condicio facti la condicio juris, termine che suole essere contrapposto al primo in relazione al fatto di essere posta da una norma giuridica e non dalla volontà delle parti.

La definizione sopra enunciata di condizione rende evidente che essa può essere di due specie: sospensiva, se da essa dipende l'efficacia, risolutiva, se da essa dipende l'eliminazione degli effetti del negozio o di una singola clausola.

Esempio della prima (condizione sospensiva): mi impegno, a comprare il fondo Tuscolano al prezzo pattuito se il Comune rilascerà la concessione ad aedificandum che è stata richiesta.

Se invece compro il fondo subito, ma sotto la condizione che, ove entro un anno non venga rilasciata la concessione ad edificare, il contratto cesserà di avere i suoi effetti, la condizione è risolutiva.

Dipende dall'interpretazione della volontà delle parti stabilire se nel caso concreto si tratta di condizione sospensiva o risolutiva nota4 .

La condizione può anche essere pattuita nell'interesse esclusivo di uno dei contraenti: si parla in questo senso di condizione unilaterale (Cass. Civ., 3185/91).

Note

nota1

Sottolinea questa duplicità concettuale della condizione Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.539.
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nota2

Dovendosi invece qualificare con il termine di presupposizione la previsione soltanto implicitamente desumibile dal contesto, tuttavia rimasta inespressa nell'atto.
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nota3

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.273.
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nota4

Falzea, voce Condizione, in Enc.giur.Treccani, vol.VII, 1988, p.4.
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Bibliografia

  • FALZEA, Condizione, Enc.giur.Treccani, VII, 1988

Voci correlate in diritto tributario

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