La compravendita: definizione



Non occorre spendere parole per esplicitare che la vendita è senza dubbio il più importante dei contratti tipici: esso ha costituito nota1 e costituisce per eccellenza lo strumento di circolazione della ricchezzanota2. La rilevanza del tipo negoziale si rispecchia nella disciplina ad esso riservata dal codice civile, nel cui ambito rinviene una cospicua regolamentazione nelle norme che vanno dall'art.1470 cod.civ. a quella di cui all'art.1547 cod.civ. .

Ai sensi della prima delle norme citate la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Con questa definizione, come si legge nella relazione al codice civile n. 136, si é voluto sottolineare la funzione tipicamente traslativa del contratto, abbandonando l'equivoca nozione legislativa tradizionale, derivata dal codice francese e riportata nell'art. 1447 del codice civile del 1865, la quale sembrava riferirsi ad un presunto effetto meramente obbligatorio, in quanto affermava che "la vendita é il contratto per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il prezzo". L'aspetto essenziale della vicenda contrattuale, immancabile, è infatti costituito dal trasferimento del diritto, non già dalla corresponsione di un prezzo in denaro, ciò che è rinvenibile anche in altri congegni negoziali nota3.

Note

nota1

Una prima rudimentale forma di pattuizione finalizzata allo scambio è costituita dal baratto (l'odierna permuta, vale a dire lo scambio di una cosa contro altra cosa), rispetto al quale la vendita rappresenta un vero e proprio salto qualitativo. Essa infatti presuppone l'esistenza della moneta, eretta a misuratore convenzionale del valore di tutte le cose.
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nota2

Il contratto di vendita è stato definito (Macario, voce Vendita, I profili generali, in Enc. giur.Treccani, p.1) il prototipo del fenomeno contrattuale, dal momento che se non esistessero i contratti speciali e la legge proibisse la stipulazione di contratti atipici, tutti i contratti sarebbero in qualche modo riportabili alla vendita.
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nota3

L'attenzione del legislatore all'effetto contrattuale che si verifica nei confronti del venditore si nota anche nella scelta del termine "vendita", poiché più corretto e completo sarebbe definire il contratto in esame "compravendita", con un termine, cioè, che consente di considerare il fenomeno anche dal punto di vista dell'acquirente: cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XVI, Milano, 1971, p.2.
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Bibliografia

  • MACARIO, voce Vendita, I profili generali, Enc. giur. Treccani
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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