La collazione



Il termine "collazione" è etimologicamente riconducibile a colligere, vale a dire raccogliere. Per il tramite di essa vengono "raccolte" nota1 le attività oggetto di liberalità durante la vita del de cuius allo scopo di conferirle nella massa ereditaria. L'istituto trae fonte dall'art. 737 cod. civ. , ai sensi del quale i figli (nonchè i loro discendenti) ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire (salva la dispensa di cui si dirà) ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente.

La collazione costituisce oggetto di un'obbligazione in senso tecnico, la cui origine appunto è la legge nota2. Chi vi è tenuto può darvi seguito (prescindendo dall'effetto di automatica compensazione che sembra prodursi relativamente alla collazione di denaro ex I comma, art. 751 cod. civ.) in due modi, l'uno alternativo rispetto all'altro. E' possibile (ma soltanto in relazione ai beni immobili: cfr. l'art. 746 cod. civ.) liberarsi dall'obbligo conferendo quanto ricevuto per donazione in natura. Altrimenti si dà corso alla c.d. imputazione, riversando cioè una somma di denaro pari al valore del bene, calcolato al tempo dell'apertura della successione.

Giova fin d'ora specificare che entrambe le modalità di adempimento dell'obbligazione di effettuare la collazione possiedono efficacia reale. Esse cioè si sostanziano in un effettivo trasferimento di quanto oggetto della collazione alla massa ereditaria. La precisazione non è senza importanza soprattutto per quanto attiene l'imputazione. A differenza di quanto accade in relazione ad altri fenomeni (riunione fittizia, imputazione ex se ai sensi dell'art. 564 cod. civ.) l'imputazione in esame viene dunque effettuata materialmente conferendo alla massa i denari corrispondenti al valore di quanto donato, ciò che comporta un effettivo incremento patrimoniale della massa stessa (salvo quanto si dirà in riferimento al denaro, nel caso disciplinato dall'art. 751 cod. civ.) nota3.

La disamina dell'istituto della collazione non può non articolarsi su vari e distinti piani: così occorrerà analizzare la natura giuridica e la ratio della collazione, l'ambito soggettivo ed oggettivo di essa, la sua incidenza nell'ambito del fenomeno divisionale, mettere a fuoco le concrete modalità di esecuzione, infine verificare l'operatività ed i caratteri della dispensa.

Note

nota1

L'utilizzo del termine è volutamente generico, dovendo essere meglio specificato in sede di disamina delle concrete modalità di effettuazione della collazione (per imputazione, per restituzione in natura) di cui meglio si dirà partitamente.
top1

nota2

Si è anche sostenuto che la collazione non determinerebbe il sorgere di un obbligo, ma di una soggezione, cui corrisponderebbe, dal lato attivo, un diritto potestativo accessorio al diritto alla divisione ereditaria (cfr. Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p. 510 e Casulli, Natura giuridica della collazione, in Scritti giuridici in onore di Scialoja, vol. III, Bologna, 1953, p. 117).
top2

nota3

Il punto non è invero pacifico, essendo fatto segno di notazioni contrastanti. Così v'è chi ha osservato da un lato come nella collazione "la riunione delle donazioni con il patrimonio esistente alla morte del de cuius è reale e serve a formare la massa da dividere...", dall'altro ha tuttavia aggiunto che nell'imputazione "la giurisprudenza esclude, perchè artificioso, il trasferimento del bene alla massa ed il ritrasferimento al donatario e configura l'imputazione semplicemente come conferimento ideale dell'equivalente pecuniario del bene donato" (Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 1048). Ancora si riferisce di come, al contrario della riunione fittizia che "è un'operazione puramente matematica", la collazione "invece è operata per imputazione effettiva alla quota del donatario del valore dei beni donati..." (Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 505). Ancora più esplicitamente Mengoni, Successione necessaria in Tratt.dir.civ.e comm.a cura di Cicu-Messineo, Milano, 1984, pp. 156 e 157, secondo il quale colui che è tenuto alla collazione deve conferire quanto ricevuto alla massa, non potendo semplicemente imputarla "alla propria quota fino a concorrenza con la medesima" e Gazzara, voce Collazione, in Enc. dir., 1960, p. 337, il quale osserva che per effetto della collazione "si stabilisce la coesistenza di due distinte comunioni: una degli eredi discendenti con l'erede estraneo, avente per oggetto il relictum; ed una degli eredi tra di loro che ha per oggetto tanto il relictum quanto il donatum ". Quest'ultima interpretazione, a giudizio dell'A., giustificherebbe il motivo per cui, pur entrando il bene in comunione tra gli eredi discendenti (obbligati alla collazione), di esso non potrebbero profittare i creditori ereditari.
top3

Bibliografia

  • CASULLI, Natura giuridica della collazione, Bologna, Scritti giuridici in onore di Scialoja, III, 1953
  • GAZZARA, Collazione, Enc. dir., VII
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria,, Milano, Trattato Cicu-Messineo, 1984

Prassi collegate

  • Quesito n. 236-2014/T, Tassazione di divisione preceduta da collazione e da prelevamento attuato mediante compensazione volontaria

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La collazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti