La cittadinanza: il cittadino, lo straniero, l'apolide




La cittadinanza consiste nella condizione giuridica di appartenenza di una persona fisica ad un determinato Stato nota1 nota1.

L'esistenza in ogni ordinamento di diverse regole di attribuzione della cittadinanza può condurre ad una situazione in cui un soggetto sia contemporaneamente cittadino di Stati diversi.

Gli eventuali conflitti di legge si risolvono in base ad accordi fra gli Stati interessati nota2.

E' possibile che si riscontri anche il caso inverso: che cioè un individuo non sia cittadino d'alcuno Stato.

Questi dovrà appunto esser considerato apolide.

A costui si applicava, ai sensi dell'abrogato art. 29 disp.prel.cod.civ. , in tutti i casi nei quali si doveva applicare la legge nazionale, la legge del luogo dove risiedeva. Ora è subentrato l'art. 19 della L. 218/95 che, nell'abrogare la già citata norma, prescrive l'applicabilità della legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, della residenza. Viene inoltre equiparato all'apolide anche il rifugiato, sottoposto conseguentemente alla medesima normativa.La legge italiana dispone infine che in nessun caso la cittadinanza italiana può essere perduta, se non previo acquisto di una cittadinanza straniera nota3, tentando in questo modo di prevenire il fenomeno dell'apolidia.

Colui che non sia nè cittadino nè apolide è considerato straniero.

Quest'ultimo è ammesso al godimento dei diritti civili in Italia a condizione di reciprocità nel rispetto delle norme e dei trattati internazionali (art. 10, II comma , Cost.). Tale condizione può venire ad influenzare la capacità giuridica speciale del soggetto.

In Italia la cittadinanza era disciplinata dalla L. 13 giugno 1912, n. 555, ora abrogata dall'art. 26 della Legge 91/92 .

Con l'entrata in vigore della Costituzione, talune disposizioni della legge citata si sono palesate illegittime, con particolare riferimento alla violazione del principio di eguaglianza tra l'uomo e la donna.

Ciò in un primo tempo ha determinato l'introduzione di alcune norme modificative (si vedano le Leggi 21 aprile 1983, n. 123 e 15 maggio 1986, n. 180, entrambe abrogate dall'art. 26 della Legge 91/92). Si è giunti successivamente all'emanazione di una legge interamente nuova (cfr. la L. 5 febbraio 1992, n. 91 , "Nuove norme sulla cittadinanza" e relativo "regolamento" portato dal D.P.R. 362/94 ).

La nuova disciplina ammette la possibilità che un cittadino italiano sia contemporaneamente cittadino di altro Stato e che si possa riacquistare la cittadinanza italiana, anche avendola in precedenza perduta.

Anteriormente vigeva infatti la regola contraria, in base alla quale l'acquisto di altra cittadinanza determinava la perdita di quella italiana.

Note

nota1

Per quanto attiene alle entità diverse dalla persona fisica (es.: società) si fa riferimento alla nazionalità.
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nota2

Ora la Legge 218/95 all'art. 19 espressamente dispone che alla persona che abbia più cittadinanze si applicherà la legge dello Stato col quale abbia il collegamento più stretto, fermo restando il prevalere di quella italiana ogniqualvolta sia presente la cittadinanza italiana.
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nota3

La perdita della cittadinanza italiana non avviene automaticamente, con l'assunzione di una cittadinanza straniera, ma occorre una espressa dichiarazione circa la volontà di rinunciarvi. V. art. 11 L. 91/92.
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