La cessione del contratto



La cessione del contratto (art. 1406 cod.civ.) è l'accordo (o l'effetto legale) in forza del quale una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive (che assume la qualità di cedente) sostituisce a sé un terzo (cessionario) con il consenso dell'altra parte (contraente ceduto).

La prevalente costruzione dogmatica configura la cessione del contratto come un contratto plurilaterale, precisamente trilatere: il perfezionamento di esso richiede dunque la partecipazione di tutte e tre le parti ( Cass.Civ. Sez.II, 6157/07 ; Cass.Civ. Sez.II, 2674/80 ) nota1.

In esito alla cessione del contratto si verifica infatti la successione a titolo particolare inter vivos di un soggetto ad un altro non già in una singola situazione giuridica soggettiva attiva (diritto soggettivo) o passiva (obbligazione), bensì in un rapporto che implica ad un tempo l'una e l'altra. L'effetto tipico della cessione è quello di determinare, secondo il principio consensualistico di cui all'art. 1376 cod.civ., il trasferimento dell'intero congegno contrattuale, cioè la posizione complessiva nella quale si rinvengono tanto i diritti quanto gli obblighi che fanno capo ad una delle parti nota2 .

La fattispecie della cessione del contratto può essere costruita come unitaria, come riferito, ovvero come frazionata.

Vi è a questo proposito in dottrina chi nota3 concepisce la cessione del contratto come una sintesi di due aspetti, comunque separabili: una cessione di credito ed un contemporaneo accollo trilatere del debito. Questa tesi nota4 non può essere accolta perché la posizione contrattuale non si esaurisce nella mera somma di queste due componenti, consistendo in una complessità di aspetti, tra i quali si rinviene anche la praticabilità di rimedi specifici. Si pensi all'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod.civ.) ovvero alla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione a causa del mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, pur non ancora inadempiente (art. 1461 cod.civ.).

Che cosa dire quando il contratto prevedesse prestazioni a carico di una sola delle parti, potendo pertanto essere perfezionato per il tramite della modalità di cui all'art. 1333 cod.civ. (proposta cui segua il mancato rifiuto)?

Probabilmente si potrà più appropriatamente far riferimento alla disciplina della cessione del credito (art. 1260 cod.civ.). Se è vero che il cessionario non subentra in un rapporto nel cui ambito è tenuto ad effettuare una prestazione, dubbi possono invece investire la posizione del contraente ceduto, che potrebbe avere un qualche interesse ad effettuare la prestazione ad un soggetto determinato.

Lo schema della cessione del contratto non sembra inoltre applicabile al comodato, contratto restitutorio a prestazione unilaterale, per il quale invece risulta piuttosto appropriato il riferimento all'art. 1260 cod.civ..

Quanto all'aspetto contenutistico, la figura della cessione postula che non vi sia alcuna modificazione delle prestazioni o comunque delle condotte richieste alle parti. Gli elementi essenziali devono permanere immutati, anche se in giurisprudenza è stata affermata la compatibilità rispetto alla cessione dell'introduzione di obbligazioni aggiuntive, tuttavia nel solo rapporto tra cedente e cessionario (Cass.Civ. Sez.II, 8098/90 ) nota5. E' chiaro che, a cessione perfezionata, contraente ceduto e cessionario, avranno la possibilità di introdurre le variazioni e le modificazioni desiderate (Cass.Civ. Sez.II, 12576/95 ).

Il fenomeno del subingresso di un diverso soggetto quale parte di un contratto può avere fonte convenzionale, ordinariamente rinvenendo la propria origine nella volontà delle parti, oppure anche fonte legale. Si ponga mente alla cessione di azienda, la cui disciplina legale prevede all'art. 2558 cod.civ. la successione dell'acquirente dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

L'art. 1406 cod.civ. pone due condizioni (non potendo essere ritenuto tale il consenso dell'altro contraente che fa parte della struttura stessa della pattuizione) alla cedibilità del contratto:

  1. che si tratti di un contratto a prestazioni corrispettive;
  2. che le prestazioni non siano state ancora eseguite. Quest'ultimo requisito merita attenzione. Si discute, in particolare, circa la possibilità di una cessione parziale del contratto, di una cessione dell'opzione ovvero di una proposta irrevocabile. Tali problematiche hanno a che fare da un lato con un'indagine relativa al significato più preciso della inesecuzione delle prestazioni, dall'altro dell'incidenza della figura della cessione del contratto relativamente alle fattispecie preliminari, in esse ricompreso il contratto preliminare. Entrambe le questioni sono oggetto di separata disamina.

Cosa riferire nella possibilità di cedere il diritto di opzione in riferimento alla posizione del socio di una società di capitali in pendenza del termine di sottoscrizione di un'operazione di aumento di capitale? La cessione a terzi anche non soci sarà praticabile solo in assenza di limitazioni alla cessione delle partecipazioni (Cass. Civ. Sez. I, ord. 9460/2021).

Note

nota1

Messineo, Il contratto in genere, t.2, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p.5; Carresi, La cessione del contratto, Milano, 1950, p.149, per i quali non è neppure configurabile una vendita avente ad oggetto un contratto, perché saremmo di fronte ad un contratto, tipico ed a struttura trilaterale, di cessione del contratto, con la conseguenza che l'unica disciplina applicabile sarebbe quest'ultima con esclusione della normativa della vendita.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.716. Taluno (Rubino, La compravendita , in Tratt.dir.civ.e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.229) ha escluso la configurabilità di una compravendita avente ad oggetto un contratto proprio perché la cessione del contratto, implicando il trasferimento di una situazione complessa con diritti ed obblighi si differenzierebbe nettamente dalla vendita, contratto avente ad oggetto solo il trasferimento di uno o più diritti. Contro questa opinione si è replicato (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.45) che il nostro ordinamento conosce altre figure tipiche di vendita in cui l'oggetto è costituito da una situazione complessa rappresentata da obblighi, diritti ed altre posizioni accessorie, come ad esempio la vendita di eredità e la vendita di azienda. Per questo motivo è preferibile ritenere che le norme sulla cessione siano applicabili ad ogni ipotesi di trasferimento del contratto, per cui occorrerà valutare l'aspetto causale dello specifico negozio traslativo che si compie: perciò, in presenza di un trasferimento di posizione contrattuale contro corresponsione di un prezzo sarà configurabile una vendita di contratto con la conseguenza che si applicherà la disciplina della vendita integrata dalla normativa sulla cessione del contratto (Capozzi, Dei singoli contratti, t.1, Milano, 1988, p.24; Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. di dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.212).
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nota3

Si tratta peraltro di una posizione nata nella dottrina tedesca e sostenuta in Italia solo nella prima metà del secolo dal Redenti, Dei contratti nella pratica commerciale, Padova, 1931, p.1502: cfr. anche Ferrara, Teoria dei contratti, Napoli, 1940, p.306 e Fontana, Cessione del contratto, in Riv.dir.comm., 1936, vol. I, p.173.
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nota4

Questa impostazione importerebbe che, pur nell'ipotesi di difetto di consenso del contraente ceduto, la fattispecie si perfezionasse, sia pure con effetti minori. Per quanto attiene al subingresso nel credito non vi sarebbe alcun problema, data la sufficienza dell'accordo tra creditore cedente e cessionario (art. 1260 cod.civ. ), mentre per ciò che riguarda il lato passivo si potrebbe avere mero accollo interno bilaterale. E' chiaro che, per tale via, non si verificherebbe la liberazione del contraente che rimarrebbe debitore della parte che non ha prestato il proprio consenso, non verificandosi in modo compiuto il trasferimento dell'intera posizione contrattuale.
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nota5

Gli elementi di carattere oggettivo devono cioè rimanere immutati, variando solo l'aspetto soggettivo del contratto: Messineo, op.cit., p.13.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • CARRESI, La cessione del contratto, Milano, 1950
  • FERRARA, Teoria dei contratti , Napoli, 1940
  • FONTANA, Cessione del contratto, Riv.dir.comm., I, 1936
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • REDENTI, Dei contratti nella pratica commerciale, Padova, 1931
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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