La causa della permuta



L'elemento causale del contratto di permuta si rinviene nel reciproco trasferimento dei diritti tra i contraenti(art. 1552 cod.civ..): Tizio trasferisce a Caio, a titolo di permuta, il fondo A, Caio a propria volta allo stesso titolo trasferisce a Tizio il fondo B.

Dal punto di vista traslativo la funzione della permuta può essere considerata del tutto analoga a quella della vendita nota1 : la differenza consiste nel fatto che, mentre nella vendita il corrispettivo dell'alienazione del diritto è dato dal pagamento di un prezzo (che è composto da una somma di denaro, cioè un bene la cui natura è quella di misurare il valore degli altri beni, la cui fruizione è indiretta), nella permuta invece la contropartita consiste nel trasferimento di un bene utilizzabile in modo diretto. Esiste in questo senso una simmetria di attribuzioni che rende unica la permuta tra gli altri contratti.

Nella vendita c'è un venditore ed un acquirente, nel trasporto v'è un trasportato ed un vettore, nel mandato a fronte di un mandante si pone un mandatario. Nella permuta esistono due (e soltanto due) permutanti, figure giuridicamente eguali l'una rispetto all'altra.

Questa dinamica non esclude che il trasferimento del diritto relativo ad uno dei beni coinvolti nella permuta possa procedere unitamente alla corresponsione di una somma di denaro necessaria per perequare i valori difformi dei due beni. Uno scambio alla pari presuppone pur sempre un valore identico dei beni. Quando il valore tra i beni fosse invece difforme il conguaglio si porrebbe come inevitabile nota2 .

Si pone a questo proposito il quesito se la permuta nella quale è previsto un conguaglio in denaro debba essere qualificata come contratto misto. La giurisprudenza dominante ritiene che la risposta debba essere ricercata nella prevalenza tra il valore delle cose trasferite e il denaro corrispondente al conguaglio nota3 . Quando la prestazione di una delle parti fosse costituita per il valore maggiore nella corresponsione di denaro si avrebbe vendita, nell'ipotesi inversa permuta. Giova comunque rilevare la scarsa importanza pratica della questione, dal momento che alla permuta si applicano per lo più le norme proprie della vendita (art. 1555 cod.civ. ).

Note

nota1

Così Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.IV, Milano, 1954, p.160.
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nota2

Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.234.
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nota3

Cfr. per tutte, Cass.Civ. Sez.III 1494/79 Anche in dottrina sostiene questa tesi (definita oggettiva) Cottino, Del riporto. Della permuta, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.96. V'è peraltro chi reputa (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1984, p.223) che il criterio discretivo tra vendita e permuta debba essere individuato soggettivamente nella volontà delle parti, cioè nell'importanza che le stesse hanno inteso riconoscere alla cosa o al denaro: sono evidenti peraltro le difficoltà che caratterizzano la ricostruzione dell'intento dei contraenti (così Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.1140).
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • COTTINO, Del riporto; della permuta (Artt. 1548-1555), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XIV, 1966
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1980

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