Il I° comma dell'art.
1411 cod.civ.
subordina la validità della stipulazione a favore del terzo alla sussistenza di un interesse in capo allo stipulante.
Questa espressione sottolinea l'indispensabilità di una particolare direzione dell'intento dello stipulante, il cui difetto genererebbe la
nullità della stipulazione.
A ben vedere questo interesse dello stipulante altro non è se non
la causa della stipulazione nota1, causa che, nella fattispecie, si atteggia come
variabile.
Lo stipulante può infatti volere effettuare l'attribuzione del beneficio al terzo per soddisfare i più svariati interessi: per liberalità (indiretta), perché si sente vincolato a farlo in ottemperanza di doveri morali o sociali (adempimento di obbligazione naturale), allo scopo di perfezionare una
datio in solutum, cioè
solvendi causa, ecc.
In questo senso occorre fare attenzione a non confondere l'interesse dello stipulante (che vale a configurare l'elemento causale dell'attribuzione) con l'interesse del terzo (anche non patrimoniale) in veste di creditore della prestazione, rilevante ai sensi dell'art.
1174 cod.civ.
nota2.
Questo secondo "interesse" è legato alla stessa nozione ontologica di prestazione e non ha nulla a che vedere con la struttura causale del contratto a favore di terzo, la quale non può che coinvolgere unicamente le figure dello stipulante e del promittente.
Svolte queste premesse, in giurisprudenza si è affermato che l'interesse dello stipulante può essere anche semplicemente di natura morale (Cass. Civ. Sez. II,
6688/86 ; Cass. Civ. Sez. II,
3749/79 ; Cass. Civ. Sez. I,
2663/76 ), così evidenziando una singolare asimmetria tra intento dello stipulante ed intento del promittente.
In altri termini, mentre nella vendita, nella permuta, nei contratti a prestazioni corrispettive esiste una coincidenza dell'intento pratico dei contraenti ed una corrispondenza di esso allo schema astratto proprio del contratto (ciò che evoca la nozione di causa sintetica), nel contratto a favore di terzo le cose stanno diversamente.
Se Primo si accorda con Secondo affinchè costui permetta a Filano e aventi causa, verso un corrispettivo erogato da Primo, di transitare su una striscia di terreno di proprietà di Secondo, la stipulazione corrisponde ad una costituzione di servitù a titolo oneroso.
Se Tizio conviene con Caio che costui, a fronte della cessione di un immobile effettui nei confronti di Sempronio erogazioni periodiche mensili perpetue, la stipulazione consiste in una costituzione di rendita perpetua.
Si tratta pur sempre di fattispecie contrattuali connotate da un elemento causale proprio, nelle quali per il costituente risulta del tutto indifferente il fatto che, in forza di una speciale clausola, gli effetti vantaggiosi del contratto siano indirizzati verso il terzo.
Insomma l'intento di avvantaggiare costui si può rinvenire esclusivamente in capo allo stipulante e non già al promittente.
Le fattispecie evocate in realtà sono connotate da un duplice aspetto causale: l'uno attinente al rapporto tra stipulante e promittente (la vendita, la costituzione onerosa di servitù, la rendita vitalizia), l'altro attinente al rapporto tra stipulante e terzo (
solvendi, donandi causa).
Queste considerazioni non sono altro se non il riflesso del fatto che la stipulazione a favore di terzo
in realtà assume per lo più lo spessore e la consistenza di una semplice clausola apposta ad un contratto dotato di una propria causa autonoma, che permane tale.
Soltanto in un caso la stipulazione a favore del terzo può assurgere al rango di struttura-base e precisamente nell'accollo trilatere o esterno
nota3 .
Anche nell'accollo d'altronde l'elemento causale è variabile, potendo intervenire per soddisfare le più mutevoli esigenze.
Il parallelo con l'accollo focalizza l'attenzione sull'eventuale sussistenza del rapporto di valuta tra stipulante e terzo. E' evidente che, quando lo stipulante fosse debitore del terzo e il vantaggio che costui fosse destinato a conseguire in forza della stipulazione avesse lo scopo di estinguere il debito, l'elemento causale risulterebbe contrassegnato da una funzione solutoria.Quando invece lo stipulante fosse animato da un intento liberale la negoziazione a favore di terzo assumerà le caratteristiche della donazione indiretta
ex art.
809 cod.civ..
Note
nota1
Sostanzialmente conforme Bianca,
Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.538, per il quale "questo interesse integra la causa della disposizione".
top1nota2
Giorgianni,
L'obbligazione, Milano, 1951, p.63.
top2nota3
Configurano l'accollo come una fattispecie di contratto a favore di terzo Torrente,
Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.544, Nicolò,
Accollo e delegazione, in Raccolta di scritti, I, Milano, 1980, p.329 e Betti,
Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1954, III, 2-IV, 106.
Contra Rescigno,
Studi sull'accollo, Milano, 1958, p.227
top3Bibliografia
- BETTI, Teoria generale delle obbligazioni: vicende dell'obbligazione: difesa preventiva e successiva dell'obbligazione, Milano, vol. III, 2-IV, 1955
- GIORGIANNI, L'obbligazione, Milano, 1951
- NICOLO', Accollo e delegazione, Milano, Raccolta di scritti, I, 1980
- RESCIGNO, Studi sull’accollo, Milano, 1958
Prassi collegate
- Studio n. 383-2008/C, Non coincidenza soggettiva tra acquirente e finanziatore. Il contratto a favore di terzo