La causa come elemento essenziale del contratto: causa in concreto ed in astratto, oggettiva e soggettiva



I tentativi di fornire una spiegazione dell'elemento causale, di chiarirne la portata, esplicandone compiutamente il significato si sono succeduti nel tempo e costituiscono ancora materia che affatica l'interprete.

Secondo i teorici della causa in senso soggettivo, la medesima si dovrebbe identificare nel motivo ultimo e determinante della volontà negoziale, nel concreto scopo per il quale il soggetto assume l'obbligazione nota1.

Appare tuttavia palese che, così intesa, la causa non appare nulla di diverso se non l'enunciazione tautologica del motivo, ciò che solitamente viene opposto come concetto antitetico rispetto a quello attinente all'elemento causale nota2.

E' stato osservato nota3 come non vi possa essere, sotto un profilo logico, nessuna conciliazione tra la nozione di causa e quella di motivo. Indicando a definizione della causa della compravendita lo scambio della cosa contro il prezzo pattuito, non si può pretendere, senza cadere nell'inutilità, di assumere la stessa enunciazione al fine di identificare parallelamente il motivo ultimo del contratto. Questo equivarrebbe a dire che il motivo ultimo della stipulazione della vendita è che Caio intende vendere e Sempronio vuole comprare.

Secondo la tesi della causa in senso oggettivo, essa non tanto corrisponderebbe ad un elemento psicologico, soggettivo rispetto ai contraenti, quanto ad un elemento avente natura oggettiva, propria della struttura dell'atto: la causa si dovrebbe cioè identificare nel fondamento di ciascuna singola attribuzione dedotta nel sinallagma contrattuale nota4 .

A queste concezioni, la cui enunciazione può esser fatta risalire a tempi non più recenti, si è contrapposta, in esito all'emanazione del vigente codice civile, l'opinione che identifica la causa nella funzione economico-sociale del contratto nota5 . Si prescinde sia dal concreto fondamento del nesso corrispettivo delle attribuzioni (aspetto che è proprio della teoria oggettiva), sia dalla considerazione dello scopo, del motivo ultimo per il quale la parte si obbliga. L'atto deve essere valutato in sé e per sé, per la funzione tipica che esso svolge nota6.

Quest'ultima definizione, da un lato possiede l'indubbio pregio di evidenziare il nodo concettuale costituito dalla valutazione di meritevolezza di tutela alla quale l'ordinamento subordina l'ingresso di schemi negoziali non tipizzati, dall'altro finisce per non consentire una distinzione tra la causa del negozio ed il tipo negoziale nota7.

Una parziale sovrapposizione a queste teoriche è costituita dall'impianto logico di coloro che propendono per una doppia valutazione dell'elemento causale. Si potrebbe così parlare di una causa in senso astratto, utile allo scopo di identificare la oggettiva funzione del negozio, nonché di una causa in senso concreto, intesa come sindacato operato caso per caso circa l'effettivo intento dei contraenti nota8.

Si è anche parlato di causa come funzione economico-individuale nota9 proprio per significare questo apprezzamento in concreto dell'elemento causale, ancorato alla rilevanza dell'intento riconducibile nel caso specifico ai contraenti, all'interesse dai medesimi avuto di mira nella singola contrattazione.

Nell'ambito di questa breve rassegna di opinioni circa la consistenza e la definizione del concetto di causa, occorre da ultimo ricordare anche l'affermazione di teorie sostanzialmente negatrici di una autonoma consistenza della causa (c.d.teorie anticausaliste). E' stato infatti osservato che la causa, intesa come rappresentazione di un determinato scopo, pur anche convergente tra le parti, si esaurirebbe nella constatazione del raggiungimento del consenso (ovvero dell'accordo di cui al n. 1 dell'art. 1325 cod. civ. ) nota10.

Una verifica della fondatezza e della importanza di queste teoriche, con particolare riferimento al binomio causa in astratto - causa in concreto, non può prescindere da un confronto tra i dati normativi ed i riscontri che emergono dalle singole fattispecie negoziali.

E' a tal proposito indispensabile evocare il triplice profilo di rilevanza dell'elemento causale (esistenza, meritevolezza di tutela, liceità) e domandarsi quali siano le conseguenze dell'eventuale difettosità della causa (ora intesa in senso astratto, ora intesa in senso concreto) nell'ambito di un contratto tipico e in relazione ad un negozio atipico.

Note

nota1

La teoria soggettiva ha dominato da noi sotto l'impero del codice civile del 1865, in forza di una inveterata tradizione che discende direttamente dal Domat ( Le lois civiles, livre I, titre I, section 1, n. 5 e 6) e che ha trovato larga diffusione presso la dottrina francese (vedi in particolare Josserand, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privè, Paris, 1928 e Capitant, De la cause des obligations, Paris, 1927)
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nota

nota2

Tant'è che De Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, I, Messina, 1948, p. 262, afferma che la causa altro non sarebbe se non il motivo ultimo, costante in ciascun tipo di contratto.
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nota3

Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. e comm., Milano, 1973, p. 109.
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nota4

Così il Pothier, Traitè des obligations, n. 42 e 12.
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nota5

Betti, voce Causa del negozio giuridico, in N.sso Dig.it, p.32, Messineo, Il contratto in genere, in Trattato di dir.civ. e comm., Milano, 1973, p.111, Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.231.
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nota6

Cfr. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.128.
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nota7

In particolare Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.232 afferma che "i contratti tipici hanno tutti una causa tipica", sicché l'uso da parte dei privati di un tipo contrattuale presuppone l'esistenza di una causa.
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nota8

Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1965, p.249.
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nota9

Ferri, Causa e tipo, cit., p. 156; Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., p.762.
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nota10

Così Pacchioni, Dei contratti in generale, Padova, 1939, p.104 ed Osilia, Considerazioni sulla causa del contratto, in Riv.trim.dir.e proc.civ., 1949, p.344, per il quale vi sarebbe spazio solo per una causa dell'obbligazione e non per una causa del contratto.
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Bibliografia

  • BETTI, Causa del negozio giuridico, Torino, NDI, III, 1959
  • CAPITANT, De la cause des obligations, Paris, 1927
  • DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile, Messina, I, 1948
  • DOMAT, Le lois civiles , I
  • FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1965
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privè, Paris, 1928
  • OSILIA, Considerazioni sulla causa del contratto, Riv.trim.dir.proc.civ., 1949
  • PACCHIONI, Dei contratti in generale, Padova, 1939
  • POTHIER, Traitè des obligations
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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