La causa: profili di valutazione dell'elemento causale



Alla luce del sistema del codice sembra che l'elemento causale, inteso come elemento essenziale del contratto, sia suscettibile di una pluralità di valutazioni variamente atteggiate a seconda del fatto che si faccia riferimento ad un negozio tipico, ovvero innominato.
Un primo profilo valutativo consiste nel sindacato circa l'esistenza della causa (cfr. art. 1418 in relazione al n. 2 dell'art. 1325).

Viene poi in considerazione la meritevolezza di tutela dell'interesse che si persegue per il tramite di un eventuale congegno contrattuale atipico (art. 1322).

Infine occorre considerare la liceità della causa (cfr. art. 1418 in relazione all'art. 1343).

La valutazione dell'elemento causale afferente a qualsiasi contratto potrebbe essere filtrata alla stregua di questi tre distinti profili, quasi fossero cerchi tra essi concentrici. Il più vasto, attinente all’esistenza, ricomprende al proprio interno quelli, aventi minore estensione, riguardanti la meritevolezza e la liceità. Non è detto infatti che se la causa esiste sia necessariamente lecita. Questo è il caso ordinario nei contratti tipici.

Invece l’asserto deve essere assoggettato a verifica per i negozi atipici. Nei contratti nominati infatti la liceità della causa e la meritevolezza di tutela degli interessi che si perseguono tramite l’atto negoziale è, per così dire, già incorporata (quantomeno per quanto attiene alla causa in astratto) nel profilo causale tipizzato dal legislatore.

Ciò non toglie comunque che, nell’atteggiarsi concreto dell’intento comune dei contraenti, la causa non possa presentare profili di divergenza rispetto alla valutazione tipizzata. In un negozio atipico invece questo “percorso” positivo di verifica, attinente cioè prima di tutto all’esistenza della causa, poi alla meritevolezza di tutela degli interessi espressi e della liceità, deve essere effettuato dall’interprete che non lo può dare per scontato. Giova rilevare come specialmente delicato si atteggi il sindacato sulla “meritevolezza”.

L’interpretazione dell’art. 1322 ha non poco affaticato la dottrina. Qual è la conseguenza di una valutazione negativa relativamente ai profili concreti di emergenza dell'elemento causale, come sopra descritti? In tutte le dette ipotesi la sanzione che l'ordinamento ha predisposto consiste, come verificheremo nei paragrafi seguenti, nella nullità. Essa, non a caso, viene espressamente comminata anche nelle ipotesi di cui agli artt. 1344 e 1345.

Il tema della valutazione dell'elemento causale possiede una rilevanza anche sotto il profilo tributario. Poichè le imposte si applicano in base al profilo effettuale dell'atto, l'Amministrazione si è spinta fino a configurare il concetto di "riqualificazione causale" allo scopo di dare evidenza a schemi negoziali (spesso frutto del collegamento di più atti) che potrebbero dar luogo alla percezione di una maggiore tassazione. Non si può peraltro giungere a stravolgere per motivi di gettito, l'intento dei contraenti (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 34941 del 13 dicembre 2023).

Prassi

  • Quesito tributario n. 148-2012/T, Natura dell'imposta richiesta dall'a.f. a seguito di riqualificazione negoziale

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