La causa: quadro normativo di riferimento



Al fine di compiere una ricognizione organica dell'elemento causale, occorre disegnare un quadro normativo d'insieme alla luce del quale conformare una teoria della causa che non si discosti dai dati del diritto positivo.

Norma di prevalente importanza in questo senso è l'art. 1322 codice civile che vale a porre il fondamento del principio dell'autonomia contrattuale. Alla stregua di tale disposizione i soggetti dell'ordinamento sono liberi di creare schemi contrattuali non previsti dalla legge purchè ritenuti meritevoli di tutela.

L'art. 1325 numero 2 cod.civ., annovera la causa tra gli elementi essenziali del contratto.

La sezione seconda del capo II del titolo II del Libro IV, è intitolata "Della causa del contratto".

La prima norma di essa fa menzione dell'illiceità della causa (art. 1343 cod.civ.), la seconda annovera una fattispecie in cui si presume che la causa sia illecita (art. 1344 cod.civ.: contratto in frode alla legge), la terza (art. 1345 cod.civ.), che concerne il motivo illecito comune ai contraenti, introduce il tema particolarmente complesso della differenza tra causa e motivi.

In tema di atti di liberalità gli artt. 626 , 788 cod.civ. assumono in considerazione il motivo illecito nel testamento e nella donazione, prevedendo quale conseguenza l'invalidità dell'atto a condizione che esso risulti e che sia l'unico determinante.

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L'art. 1418 cod.civ. prevede infine, tra le cause di nullità del contratto, la mancanza, l'illiceitá della causa e illiceità dei motivi.

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