La capacità dei testimoni



Nell'ambito dei requisiti che l'art. 50 l.n. elenca in relazione alla acquisizione in atto di testimoni e fidefacienti, è richiamata la capacità di agire.

La precedente versione dell'art. 50 l.n. affermava che il testimone, tra l'altro, dovesse "avere il pieno esercizio dei diritti civili".

Nell'attuale testo, a seguito della modifica, si parla semplicemente di "avere la capacità di agire" nota1.

I due concetti non hanno la stessa ampiezza, per cui occorre verificare quali ipotesi siano attualmente ammesse mentre prima non lo erano.

Stante l'importanza della funzione attribuita al testimone nota2 sembra preferibile un'interpretazione che pur ammettendo il fallito (inteso come soggetto capace ma limitato nell'esercizio di alcuni suoi diritti) tra i soggetti con i requisiti per essere testimone, escluda per motivi evidenti l'incapace naturale nota3.

Va peraltro posto l'accento come in tema di capacità di agire la Legge 31 maggio 1995, n. 218, in materia di Diritto internazionale privato, affermi all'art. 23, I comma , che "La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge". Quindi la legge italiana potrebbe essere individuata quale legge regolatrice della capacità dello straniero ad essere teste, solo se si attribuisce alla legge regolatrice "dell'atto" nota4 tale valore speciale.

Note

nota1

Qualche autore ha tradotto tale affermazione con "avere il pieno esercizio dei diritti civili" che è una dizione molto simile a quella modificata, escludendo così ogni soggetto con una riduzione dei propri diritti civili; quindi no a interdetti, falliti, inabilitati. Altra parte della dottrina invece, sottolineando la modifica avutasi, non collega capacità di agire con piena capacità in materia di diritti civili, ammettendo quindi le tre categorie già escluse, e includendo con molta prudenza anche l'incapace naturale.

Santarcangelo, La forma degli atti notarili, Roma, 1981, p. 70. La legge richiede non solo la maggiore età ma anche la capacità di agire. Per cui non potranno testimoniare interdetti, inabilitati e l'incapace naturale.
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nota2

Boero, La legge notarile commentata, Torino, 1993 p. 290 "l'assunzione di un incapace naturale è totalmente contrastante con la funzione dei testi medesimi, ed in particolare con la necessità che essi controllino la corrispondenza tra il contenuto dell'atto e la volontà manifestata dalle parti".
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nota3

In tal senso Casu, L'atto notarile tra forma e sostanza, Roma, 1996 p. 85.
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nota4

In questo caso la legge regolatrice dell'atto è la legge notarile.
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Bibliografia

  • BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993
  • CASU G., L'atto notarile tra forma e sostanza, Roma, 1996
  • SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 88-2014/A, USA (New York) – procure: forma della procura a donare

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