L.E.4 – Legittimità di scissione totale o parziale a favore della o delle società partecipanti la scissa


Massima

1° pubbl. 9/08

Si ritiene sempre legittimo adottare una scissione totale o parziale a favore della o delle società che possiedono la scissa, anche se all’esito di tali operazioni non è possibile procedere ad alcuna assegnazione di azioni o quote, e di fatto il procedimento comporta la restituzione dei conferimenti ai soci.
L’impossibilità di assegnare azioni o quote all’esito dell’incorporazione di una società posseduta è infatti espressamente prevista dall’art. 2504-ter cod. civ., mentre la facoltà di incorporare una società posseduta è ammessa dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ. (c.d. fusione impropria).

Tali norme, dettate in materia di fusione, sono espressamente richiamate per la scissione dall’art. 2506-ter, comma 5 cod. civ., come modificato dall’art. 24 del D.Lgs. 310/04.
Per quanto riguarda la restituzione dei conferimenti ai soci è da osservare che tale divieto opera esclusivamente nel caso in cui la società che restituisca i conferimenti continui ad operare esponendo un capitale fittizio, circostanza questa che non si verifica nel caso di specie.
L’art. 2506-ter, comma 3 cod. civ. assimila infatti la scissione totale ad uno scioglimento senza liquidazione.

I creditori sociali, in dette ipotesi di “restituzione dei conferimenti”, sono tutelati con il diritto all’opposizione.
È infine da rilevare che anche la VI Direttiva Comunitaria (82/891/CEE), all’art. 20, ammette espressamente la scissione nell’ipotesi in cui le società beneficiarie siano titolari di tutte le azioni della società scissa.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "L.E.4 – Legittimità di scissione totale o parziale a favore della o delle società partecipanti la scissa"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti