L.D.8 – Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, cc, e approvazione a maggioranza della delibera di fusione


Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, cc, e approvazione a maggioranza della delibera di fusione che comporti modifica dei diritti spettanti agli obbligazionisti convertibili

Massima

1° pubbl. 9/08

In caso di fusione a cui partecipi una società per azioni che abbia emesso in precedenza uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni, è possibile omettere la preventiva pubblicazione dell’avviso di facoltà di anticipata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2503-bis cod. civ., a condizione che tutti i possessori di obbligazioni convertibili rinuncino all’unanimità a tale preventiva pubblicazione ovvero alla facoltà di conversione anticipata delle obbligazioni in azioni.
Dette rinunce possono avvenire sia prima, sia contestualmente all’assemblea straordinaria dei soci di approvazione del progetto di fusione.

Qualora sia stata omessa la preventiva pubblicazione dell’avviso di facoltà di anticipata conversione sulla Gazzetta Ufficiale in seguito ad una delle suddette unanimi rinunce degli obbligazionisti, non servirà nuovamente l’unanimità dei loro consensi per approvare il progetto di fusione, qualora, per effetto della fusione stessa, non vengano ai medesimi assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, potendo il progetto stesso essere approvato dai titolari di obbligazioni convertibili sempre e soltanto a semplice maggioranza ai sensi dell’art. 2503-bis cod. civ..

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