L.D.3 – Art. 2505 quater cc e deroghe all’art. 2501 sexies cc nelle fusioni di società azionarie


Massima

1° pubbl. 9/08

Il legislatore ha inteso disciplinare in maniera diversa il procedimento di fusione delle società azionarie rispetto a quello degli altri tipi societari.
Per motivi di semplificazione redazionale non ha tuttavia dettato due corpi di norme autonomi, uno riferibile alle società azionarie ed uno agli altri tipi, ma ha previsto nelle singole disposizioni (contenute negli articoli dal 2501 al 2506-quater cod. civ.) la sola disciplina propria delle società azionarie (di ispirazione comunitaria – III Direttiva), comprimendo poi in un unico articolo (il 2505-quater cod. civ.) tutte le modifiche a tale disciplina riferibili alle società non azionarie.

Tale scelta del legislatore ha notevole importanza ermeneutica in quanto non potrà mai ritenersi che ciò che è espressamente previsto in positivo dall’art. 2505-quater cod. civ. per le sole società non azionarie sia implicitamente vietato per quelle azionarie.
Al contrario sarà possibile far ricorso all’analogia tra le due discipline proposte nel caso di carenza di normativa specifica.
A ciò consegue che, in mancanza di un divieto espresso, deve ritenersi possibile estendere per analogia alle società azionarie la facoltà concessa dall’art. 2505-quater cod. civ. ai soci delle società non azionarie di derogare alle disposizioni dell’art. 2501-sexies cod. civ..

Non è infatti possibile rintracciare nell’ordinamento un principio di diritto, valido per le sole società azionarie, contrario a quello sottostante alla facoltà di rinuncia alla relazione previsto dall’art. 2505-quater cod. civ. (quello cioè che la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio è volta a tutelare esclusivamente un interesse dei soci, ed è per ciò da essi rinunziabile).
Ciò è anche confermato dall’art. 2505-bis, comma 1 cod. civ., il quale prevede per la fusione “semplificata” di società azionarie detenute al 90% la disapplicazione dell’art. 2501-sexies cod. civ. nel caso in cui sia consentito agli altri soci dell’incorporata il diritto di fare acquistare le loro azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, quindi ad un prezzo che i soci possono accettare “senza certificazione” ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 6 cod. civ..

È infine da rilevare che la disciplina delle fusioni transfrontaliere di società azionarie consente espressamente (D.Lgs. 108/08, art. 9, comma 4 la rinuncia unanime dei soci alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio.

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