L.C.3 - Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione


Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori

Massima

1° pubbl. 9/06

Al fine di procedere ad una fusione o scissione anticipata è sempre ammissibile, anche nei casi semplificati in cui non si applica l’art. 2501-sexies cod. civ., che venga formata da un’unica società di revisione una relazione asseverante che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione o scissione renda non necessarie garanzie a tutela dei creditori ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’art. 2503 cod. civ..
La nomina dell’unica società di revisione spetta alle società partecipanti, salvo che la società incorporante, la società beneficiaria o la società risultante dalla fusione sia una spa o sapa, nel qual caso la nomina compete al tribunale.

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