Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una fusione o scissione e documentazione dell’eventuale consenso o pagamento dei medesimi in ipotesi di operazione anticipataMassima
1° pubbl. 9/06
In mancanza di un metodo univoco, tipico e certo che consenta:
a) l’individuazione completa dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una determinata fusione o scissione;
b) la quantificazione esatta e aggiornata dei loro crediti;
b) la documentazione dell’eventuale consenso prestato da detti creditori ad una fusione o scissione anticipata o del pagamento dei medesimi;
si ritiene preferibile che tali individuazione, consenso o pagamento vengano fatti constare da una attestazione - con elencazione analitica - formata dagli amministratori delle società partecipanti, ciò in quanto l’art.
2629 cod. civ., sanzionando gli amministratori che effettuano fusioni o scissioni cagionando danni ai creditori, pone implicitamente a carico dei medesimi amministratori l’obbligo di verifica delle condizioni che legittimano una fusione o scissione anticipata.