L.B.5 - Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento e art. 2505 quater cc


Massima

1° pubbl. 9/06

Nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all’art. 2501-bis cod. civ. non è possibile derogare alle disposizioni dell’art. 2501-sexies cod. civ., come consentito dall’art. 2505-quater cod. civ., nella parte in cui detta relazione deve contenere le attestazioni di cui all’art. 2501-bis cod. civ., quarto comma.

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