L.A.8 - Riduzione dei termini nelle scissioni in cui non partecipano spa, sapa o coop. per azioni


Massima

1° pubbl. 9/04

Nel caso in cui ad una scissione non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni i termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma cod. civ., 2501-septies, primo comma cod. civ., e 2503, primo comma cod. civ., (direttamente applicati alla scissione per effetto del richiamo contenuto negli artt. 2506-bis, quinto comma, e 2506-ter, quinto comma cod. civ.) sono ridotti alla metà per effetto del disposto dell’art. 22505-quater cod. civ.. Detto ultimo articolo, infatti, pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poichè non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati.

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