L.A.5 - Fusione inversa semplificata


Massima

1° pubbl. 9/04

La procedura semplificata di fusione di cui all’art. 2505 cod. civ. può essere attuata anche nel caso della cosiddetta “fusione inversa”, nell’ipotesi cioè in cui l’incorporante sia interamente posseduta dall’incorporata e pertanto ai soci della seconda verranno interamente e proporzionalmente attribuite le quote o azioni della prima in sostituzione di quelle della seconda in loro possesso che verranno annullate.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "L.A.5 - Fusione inversa semplificata"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti