L.A.4 - Sussistenza dei requisiti per le fusioni semplificate


Massima

1° pubbl. 9/04

Possono legittimamente essere adottate le delibere di fusione utilizzando le procedure semplificate previste dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., anche nel caso in cui al momento di tali delibere non sia ancora posseduto dall’incorporante rispettivamente l’intero o il 90% del capitale dell’incorporata.
Tale possesso deve infatti necessariamente sussistere solo al momento della stipula dell’atto di fusione.

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