L.A.28 – Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione


Massima

1° pubbl. 9/08

Ai portatori di strumenti finanziari cui non sia attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto, è applicabile per analogia il disposto dell’art. 2503-bis, comma 1 cod. civ..
Ai medesimi spetterà pertanto il diritto all’opposizione, salvo che la loro assemblea speciale abbia approvato dette operazioni.

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