L'oggetto sociale quale limite al potere di gestione degli amministratori (società per azioni)



Il testo dell'art. 2384 bis cod.civ. nella formulazione precedente la riforma del 2003 disponeva che l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non potesse essere opposta ai terzi in buona fede. Sebbene la norma si riferisse al potere di rappresentanza, si riteneva tuttavia applicabile anche al potere di gestione. Ne seguiva pertanto che dovessero ritenersi illegittimi gli atti estranei all'oggetto sociale compiuti dagli amministratori nota1.

Anche se la riforma ha abrogato l'articolo in esame è preferibile ritenere, malgrado diversa opinione di parte della dottrina, che l'oggetto sociale continui a fungere da limite ai poteri gestori degli amministratori nota2. Il perseguimento dell'oggetto sociale, costituisce infatti la ragion d'essere del venire ad esistenza della società.

Come si vedrà in sede di trattazione degli aspetti afferenti ai poteri di rappresentanza, tuttavia, il compimento di atti estranei all'oggetto sociale non può non essere fonte di responsabilità per gli amministratori nei rapporti interni con la società, esponendoli a revoca per giusta causa, denuncia ex artt. 2408 e 2409 cod.civ., nonché a responsabilità per il risarcimento dei danni. Nei rapporti esterni, al contrario, l'estraneità all'oggetto sociale non sarà opponibile ai terzi salvo si provi il dolo di questi ultimi. L'intento del legislatore della riforma è pertanto quello di salvaguardare i terzi dal rischio di compiere atti invalidi (in quanto conclusi con soggetti a ciò non legittimati), concedendo loro la sicurezza che la società risponderà degli atti sottoscritti dai suoi amministratori.

Va in ogni caso sottolineato come, indipendentemente dall'estraneità dell'atto rispetto ai limiti in parola, la società ben possa, con apposita deliberazione assembleare, decidere il recepimento dell'atto posto in essere, il quale si intenda così ratificato, oppure rimuovere in prevenzione i limiti, autorizzando l'azione dell'amministratore (Cass. Civ., Sez. I, 5522/2015).

Note

nota1

Pavone La Rosa, in Riv. Soc., 1997, pp.1 e ss.
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nota2

Galgano, Il nuovo diritto societario, in Tratt.dir. Comm. e dir. Pubbl. dell'econ., diretto da Galgano, vol. XXIX, Padova, 2006, ove si afferma che "la determinazione dell'oggetto sociale vale a limitare la sfera dei poteri degli organi sociali". Contra: Campobasso, in Le Società 2003, p.283; Portale, in Le Società 2003, p.263; AA.VV., La riforma delle società: commentario del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, a cura di Sandulli-Santoro, Torino, 2003, p.399.
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Bibliografia

  • AAVV, La riforma delle società: commentario del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.6, Torino, a cura di Sandulli-Santoro, 2003
  • CAMPOBASSO, Riv. Le Società, 2003
  • GALGANO, Il nuovo diritto societario, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, 2006
  • PAVONE LA ROSA, Riv. Soc., 1997
  • PORTALE, Riv. Le Società, 2003

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