L'obbligo di prestare gli alimenti



Il titolo che origina l'obbligazione alimentare può derivare dalla legge, secondo l'ordine previsto dall'art. 433 cod. civ. , ovvero da un contratto o da un testamento (legato di alimenti art. 660 cod. civ. ).

Per quanto attiene alla prima fonte enunciata, il titolo XIII del libro primo del codice civile disciplina l'obbligazione alimentare (artt. 433 , 434 , 436 , 437 , 438 , 439 , 440 , 441 , 442 , 443 , 444 , 445 , 446 , 447 e 448 cod. civ.). Il fondamento di essa deve rinvenirsi nei doveri di solidarietà familiare, i quali impongono la reciproca assistenza con riferimento ai bisogni essenziali della vita. La legge, a tal proposito, non solo conferisce rilievo al rapporto di parentela, di coniugio e di affinità (nonché alla filiazione e all'adozione), bensì anche alla situazione del donante che, dopo essersi spogliato del proprio bene beneficiando il donatario, potrebbe trovarsi in una situazione di bisogno. E' per tale motivo che l'art. 437 cod. civ. , indipendentemente dai suaccennati rapporti, pone a carico del donatario un'obbligazione alimentare a favore del donante.

Le caratteristiche salienti dell'obbligo legale in esame sono le seguenti:
  1. I soggetti, sia per quanto attiene alla persona degli obbligati, sia in relazione all'alimentando, hanno un ambito determinato (Cass. Civ. Sez. I, 7358/94 );
  2. La debenza degli alimenti (art. 438 cod. civ. ) è ancorata allo stato di bisogno dell'alimentando (Cass. Civ. Sez. I, 656/77 );
  3. Quest'ultimo non deve inoltre essere in grado di provvedere al proprio mantenimento (Cass. Civ. Sez. I, 1099/90 );
  4. La misura degli alimenti deve essere determinata in proporzione al bisogno di chi li domanda, non dovendo superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avendo tuttavia riguardo alla sua posizione sociale (art. 438 cod. civ. );
  5. Infine la misura degli alimenti deve anche essere determinata in relazione alle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Più in particolare, il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (ultimo comma art. 438 cod. civ. ). Analizzeremo specificamente ciascuno dei requisiti enunciati, dedicando particolare attenzione alla disciplina specifica dell'obbligazione alimentare, connotata, almeno per quanto attiene a quella la cui fonte si rinviene nella legge, dall'inammissibilità della cessione, della compensazione e della prescrizione del relativo credito.

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