L'ingiustizia del danno (responsabilità extracontrattuale)



L'art. 2043 cod. civ. qualifica il danno generatore di responsabilità come ingiusto nota1. L'elemento dell'ingiustizia del danno, attorno al quale, nel nostro ordinamento, ruota il sistema della responsabilità civile, rappresenta il requisito discretivo, che funge da criterio per l'allocazione del danno. Il problema fondamentale della responsabilità civile è, invero, quello di determinare quale soggetto debba sopportare le conseguenze dannose di un evento lesivo e, in particolare, se tali conseguenze debbano rimanere a carico del soggetto nella cui sfera giuridica l'evento si è prodotto o se, viceversa, debbano essere sostenute da altri, cui, a vario titolo, possono essere imputate.

La valutazione dell'ingiustizia del danno serve, cioè, a dare soluzione ai contrapposti interessi del danneggiante e del danneggiato, attraverso una comparazione che si fonda non già su valutazioni aprioristiche o astratte, bensì su un esame a posteriori dell'interesse leso del danneggiato, da un lato, e di quello perseguito dal danneggiante con la sua condotta, dall'altro nota2 .

Affinché, dunque, le conseguenze pregiudizievoli di un evento dannoso possano essere traslate dalla sfera giuridica del soggetto effettivamente inciso dall'evento ad altro soggetto, è necessario che siano presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie illecita, tra cui, in primis, l'ingiustizia del danno. Secondo quanto affermato da una ormai consolidatasi giurisprudenza, l'ingiustizia del danno va intesa in una duplice accezione. In primo luogo, il danno è ingiusto quando è prodotto non iure, ossia quando sia stato cagionato da una condotta che non risulta in alcun modo giustificata dall'ordinamento; in secondo luogo, esso dev'essere contra ius, vale a dire lesivo di un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento.

nota1

Note

nota1

L'ingiustizia del danno caratterizza l'attuale sistema della responsabilità civile rispetto a quello vigente con il codice civile del 1865, il cui art. 1151 così disponeva: "qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno". La qualificazione di "ingiusto" vale, altresì, a differenziare il sistema italiano da quello francese e tedesco. Invero, l'art. 1382 del Code Napoleon stabilisce il diritto al risarcimento in presenza di " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autri un dommage". Viceversa, il § 823 BGB individua la fonte dell'obbligazione risarcitoria nella lesione di taluni diritti, specificamente enumerati (vita, integrità fisica, salute, libertà, proprietà o altro diritto del danneggiato).
top1

nota

nota2

Breccia-Bruscuglia-Busnelli-Giardina-Giusti-Loi- Navarretta-Paladini-Poletti-Zana, Diritto privato, vol. II, Torino, 2004.
top2

Bibliografia

  • BRECCIA-BRUSCUGLIA-BUSNELLI-..., Diritto privato, Torino, II, 2004

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "L'ingiustizia del danno (responsabilità extracontrattuale)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti