Il soggetto passivo del rapporto obbligatorio è tenuto ad eseguire con precisione la prestazione.
L'
esatto adempimento, vale a dire l'effettuazione di quanto dedotto in obbligazione secondo le caratteristiche qualitative, quantitative, cronologiche programmate dalle parti, costituisce l'esito naturale dell'obbligazione
nota1 .
E' tuttavia ben possibile che questo risultato non si produca per le più varie ragioni: per il sopraggiungere del
caso fortuito o della forza maggiore, vale a dire in relazione ad eventi che danno luogo ad un mancato adempimento non imputabile al debitore, ovvero perché costui si è rivelato incapace di provvedere conformemente a quanto previsto, per negligenza, per imperizia, etc..
In quest'ultima ipotesi si ha
inadempimento imputabile, riconducibile cioè alla condotta del debitore, il quale conseguentemente risponderà secondo le regole proprie della responsabilità contrattuale (art.
1218 e ss. cod.civ.), provvedendo a risarcire il danno cagionato al creditore
nota2 .
Si verifica dunque
inadempimento dell'obbligazione quando il debitore non esegue la prestazione dovuta, la esegue in modo tardivo, oppure in modo inesatto per causa a lui medesimo imputabile nota3.L'inadempimento imputabile può assumere differenti connotazioni: si può trattare di un
inadempimento definitivo o assoluto, di un
inadempimento relativo, quando l'esecuzione della prestazione viene semplicemente effettuata in ritardo, si può, infine, verificare un
adempimento inesatto sotto il profilo quantitativo o qualitativo.
Con riferimento a quest'ultimo caso (
adempimento inesatto) si pensi alla prestazione eseguita che differisca
qualitativamente da quella dovuta (ad es. un'opera eseguita da un appaltatore in difformità rispetto al progetto: art.
1667 . Cfr. pure l'art.
1490 )
nota4.
Si ha invece
inadempimento assoluto quando la prestazione non è stata eseguita ed ormai l'adempimento non potrà più avere luogo o in quanto l'esecuzione della prestazione è diventata materialmente impossibile (per causa imputabile al debitore), perché non sussiste più un interesse del creditore alla prestazione essendo decorso il termine essenziale entro il quale il debitore doveva adempiere, ovvero ancora perché il ritardo del debitore ha determinato il creditore ad agire per ottenere la risoluzione del contratto dal quale scaturiva l'obbligazione rimasta inadempiuta (art.
1453 cod.civ.)
nota5.
Si ha infine
inadempimento relativo quando il debitore non ha ancora eseguito la prestazione e l'adempimento, sia pure in ritardo, può ancora fare seguito: in relazione a questa situazione si distingue tra
semplice ritardo non qualificato e mora nota6.
L'inadempimento assoluto conduce soltanto al risarcimento del danno, il quale dovrà esser commisurato all'utilità che la prestazione esattamente eseguita avrebbe comportato per il creditore. Il ritardo comporta invece l'obbligo di risarcire il danno concernente il pregiudizio per il differimento dell'esecuzione della prestazione,
rimanendo pur sempre dovuta la prestazione originaria (perpetuatio obligationis). Per la stretta connessione tra inadempimento dell'obbligazione e deduzione dell'obbligazione nell'ambito contrattuale, la responsabilità conseguente all'inadempimento dell'obbligazione viene appellata come
contrattuale, in antitesi alla responsabilità che si genera, ai sensi degli art.
2043 e ss. cod.civ., relativamente alle condotte lesive che non rinvengono quale antecedente la preesistenza di un rapporto tra i soggetti coinvolti nel fenomeno risarcitorio (
responsabilità extracontrattuale o aquiliana)
nota7.
Note
nota1
Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.50.
top1nota2
Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p.1485.
top2nota3
Rossetti, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, vol.XIII, Torino, p.78.
top3nota4
Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Istituzioni di diritto civile, tomo 3, Genova, 1989, p.141.
top4nota5
Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1994, p.82.
top5nota6
Picardi, In tema di adempimento tardivo e risoluzione del contratto, in Giur.it., 1994, I, 1, p.24.
top6nota7
Bianca, cit., p.546.
top7Bibliografia
- BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
- PICARDI, In tema di adempimento tardivo e risoluzione del contratto, Giur.it., I, 1994
- ROSSETTI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, XIII
- TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999
Prassi collegate
- Studio n. 1-2008/E, Brevi note sulla possibilità del debitore solidale non esecutato di offrire all’incanto