L'errore inteso come vizio della volontà è una falsa rappresentazione intellettuale (falsa conoscenza)
della realtà nota1. Esso differisce dall'ignoranza che è piuttosto mancanza di conoscenza. Chi è in errore vede male, vede difformemente rispetto al vero. Chi semplicemente ignora non vede
nota2.
L'errore differisce pure dalla
apparenza in senso tecnico. Quest'ultima è una situazione di fatto tale da ingenerare un possibile errore collettivo: la tutela di chi sia stato indotto in errore nell'ambito di una situazione di apparenza in senso tecnico si riscontra
solo quando a questo elemento oggettivo corrisponda poi in concreto anche il requisito soggettivo dell'errore soggettivo. Non vi sarebbe infatti ragione alcuna di tutelare chi non fosse caduto in inganno nonostante la fuorviante apparenza della situazione di fatto.
Per quanto attiene all'ignoranza, se non può confondersi con l'errore, è tuttavia possibile che ne sia la causa o un antecedente: ignorare la situazione reale talvolta determina o favorisce la falsa rappresentazione che sta alla base dell'errore.
Quello che conta è comprendere che
per il diritto ignoranza ed errore non sono la stessa cosa e non producono i medesimi effetti. Talora l'ignoranza possiede una rilevanza autonoma e specifica
nota3: si pensi al caso di cui all'art.
803 cod.civ. , nel quale si prevede che le donazioni, fatte da chi non aveva
o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate proprio a motivo della sopravvenienza o dell'esistenza di un figlio o discendente del donante.
L'errore non elimina in capo al soggetto la volontarietà, ma vizia il processo formativo della determinazione volitiva. Chi è indotto a volere ed a dichiarare questa sua volontà in esito ad errore, vuole realmente: tuttavia egli, qualora non vi fosse caduto, o non avrebbe voluto o avrebbe voluto a diverse condizioni. Per questo motivo si parla
di errore vizio o errore motivo, allo scopo di distinguere l'errore in discorso da un'altra specie di errore: il cosiddetto
errore ostativo di cui si dirà altrove, la cui peculiarità è di dar luogo alla esternazione di una volontà non conforme a quella effettivamente propria del soggetto. Esso, per tale motivo, viene equiparato dagli interpreti quanto a rilievo e disciplina alla
violenza assoluta quale causa di divergenza tra voluto e dichiarato. Occorre tuttavia osservare che il codice civile non ha accolto la teorica che si basa sulla riferita distinzione tra
errore ostativo ed errore vizio per riconnettere al primo la più grave conseguenza della
nullità, come invece dovrebbe essere se accogliesse la teoria della volontà e si portasse alle estreme conseguenze la riferita opinione dottrinaria. E' certo infatti che il codice non opera la detta differenziazione tra specie di errore nell'ambito del contratto: per entrambe occorre che si verifichi la concorrenza di due requisiti (l'essenzialità e la riconoscibilità) al fine della produzione di un'unica specie di invalidità: l'annullabilità
nota4.
Il codice civile detta una disciplina articolata dell'errore in tema di contratto in genere, assumendo inoltre in considerazione la figura dell'errore in relazione a specifici negozi (testamento, matrimonio etc.).
Note
nota1
Tra gli altri, Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.634.
top1nota2
Analoga opinione viene espressa da Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.321, secondo il quale l'ignoranza si differenzierebbe dall'errore proprio sul piano della rappresentazione della realtà, mancante completamente nel primo caso, presente al contrario nel secondo, pur se in maniera difforme o inadeguata.
top2nota3
Si veda Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.248.
top3nota4
Cfr. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.150; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.199.
top4Bibliografia
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
Prassi collegate
- Quesito n. 268-2008/C, Bando di gara, verbale di aggiudicazione, rettifica (fattispecie particolare)
- Studio n. 230-2007/T, Atto integrativo e di rettifica