L'azione di reintegrazione o spoglio



L'azione di reintegrazione nota1 o di spoglio (art. 1168 cod.civ.) costituisce un rimedio approntato dalla legge per sovvenire ad una elementare esigenza: quella cioè di garantire una pronta tutela giudiziaria al possessore che venga privato violentemente o occultamente della disponibilità di una cosa. Ciò in modo del tutto indipendente dalla prova della titolarità in capo a costui di un diritto sul bene. Il rimedio è praticabile dal possessore addirittura nel caso in cui l'autore della condotta violenta o clandestina di spoglio sia titolare della proprietà o di un altro diritto sul bene nota2. Come tale, l'azione di reintegrazione compete anche al ladro nei confronti del legittimo proprietario del bene (ovviamente non nell'immediatezza del furto, dal momento che in questo caso lo spoliator è proprio il ladro: a questo proposito la reazione deve avvenire in contestualità rispetto al comportamento offensivo nota3) (Cass. Civ. Sez. II, 1040/98 ; Cass. Civ. Sez. II, 2262/98 ; Cass. Civ. Sez. II, 2325/81 ).

La finalità dell'azione di reintegrazione è appunto quella di recuperare il possesso perduto in esito ad una condotta che deve possedere determinate caratteristiche: la violenza o la clandestinità.

La privazione del possesso si può definire violenta quando venga attuata contro la volontà espressa o presunta dell'attuale possessore o detentorenota4 (Cass. Civ. Sez. II, 10366/97 ; Cass. Civ. Sez. II, 1287/97 ), la clandestinità invece deriva da un comportamento elusivo dello spoliator, il quale sfrutti l'occasione per evitare l'eventuale reazione del possessore (es.: il proprietario di un fondo rustico vi si introduce sottraendo alcuni attrezzi dell'affittuario coltivatore diretto) (Cass. Civ. Sez. II, 1131/98 ). Si è giunti a ritenere che possa configurarsi come spoglio anche la sottrazione di un bene in seguito all'intervento dell'Ufficiale giudiziario (Cass. Civ. Sez. II, 6081/98 ) nota5.

Questione particolarmente complessa è se la privazione del possesso da parte dello spoliator debba essere ulteriormente connotata da una particolare intenzione di costui, il c.d. animus spoliandi , vale a dire l'intenzione di eliminare la situazione possessoria anteriormente sussistente in capo al precedente possessore nota6. Per lo più si ritiene nota7 che esso sia insito nel comportamento di colui che sottrae la res alla sfera di disponibilità del possessore. Si è tuttavia rilevato che un particolare animus non sarebbe necessario ai fini dello spoglio, essendo sufficiente una condotta cosciente e volontaria avente quale esito la sottrazione del possesso, indipendentemente dalla rappresentazione e volizione di questo risultato nota8.

Oggetto della tutela approntata dalla legge è qualsiasi bene mobile o immobile suscettibile di possesso. Qualora il bene sia appartenente al pubblico demanio o comunque soggetto al regime demaniale (pur disponendo il I comma dell'art. 1145 cod.civ. che il possesso delle cose di cui non si può acquisire la proprietà è senza effetto) ai sensi del II comma dell'art.1145 cod.civ., l'azione può essere esperita nei rapporti fra privati, vale a dire con l'esclusione della pubblica amministrazione (Cass.Civ. Sez.Unite, 650/93 ; Cass.Civ. Sez.II, 5180/92 ).

Dispone l'ultimo comma dell'art. 1168 cod.civ. che il Giudice deve ordinare la reintegrazione senza dilazione, sulla scorta della semplice notorietà del fatto (vale a dire del possesso o della detenzione qualificata, nonché del sofferto spoglio).

Qualora la sottrazione del possesso non si sia configurata come violenta o clandestina (es.: il possessore ha assistito senza opporsi alla privazione anche parziale del proprio possesso come nel caso in cui un fondo venga occupato da chi vi effettua coltivazioni) il possessore avrà la possibilità di reagire con l'azione di manutenzione, sempre che ne sussistano i peculiari requisiti (art. 1170 cod.civ.).

Note

nota1

Protettì, Reintegrazione (azione di), in Enc. giur. Treccani.
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nota2

Si vedano, tra gli altri, Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.136; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.218.
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nota3

Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.180.
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nota4

V. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.410.
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nota5

Il Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.840, sottolinea come lo spossessamento ottenuto in seguito all'esecuzione di un atto giudiziario non configuri una situazione antigiuridica. Perciò l'attività dell'ufficiale giudiziario che appunto eseguirà materialmente tale atto non potrà essere considerata "spoglio".
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nota6

In tal senso si confrontino Montel, Azione possessoria, in N. Dig. it., p.131; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.181; Levoni , La tutela del possesso, I. L'oggetto della tutela e le azioni, Milano, 1979, pp.257 e ss..
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nota7

Così p.es. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.402.
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nota8

Cfr. Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.464. In giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19483/11; Cass. Civ. Sez. II, 1204/99 .
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LEVONI, La tutela del possesso, Milano, I, 1979
  • MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982
  • MONTEL, Azione possessoria, N.Dig., II
  • PROTETTI', Reintegrazione (azione di), Enc.giur.Treccani, XXXVI, 1991

Prassi collegate

  • Risoluzione N. 257/E, Ordinanza di accoglimento o rigetto delle domande giudiziali di manutenzione o reintegrazione nel possesso

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