L'atto pubblico in lingua straniera



Oltre all'ipotesi di atto redatto nelle zone d'Italia ove è ammesso il bilinguismo nota1, l'art. 54 l.n. precisa che, quale eccezione al principio generale posto dal primo comma e cioè che l'atto notarile deve essere necessariamente scritto in lingua italiana, il notaio possa direttamente ricevere l'atto in lingua straniera, a condizione che le parti (tutte) dichiarino di non conoscere la lingua italiana, e che la lingua straniera in cui si vuole ricevere l'atto pubblico notarile, sia contemporaneamente conosciuta dal notaio e dagli eventuali testimoni.

Al di fuori di tale caso, che deroga la regola generale e quali che siano le esigenze evidenziate dalle parti, l'atto sarà sempre e comunque ricevuto e redatto in lingua italiana, utilizzando gli strumenti normativi appositamente previsti.

L'operazione di documentazione, disciplinata dall'art. 54 l.n., prevede che l'atto in lingua straniera preceda il testo in italiano o perchè la traduzione (in italiano) segua in calce o perchè essa sia riportata a fronte del testo in lingua straniera.

Anche in questo caso, l'obbligo della traduzione in lingua italiana dell'intero documento, consente allo stesso di essere idoneamente utilizzato nel nostro paese.

Dal che trovandosi di fronte ad un atto bilingue che presenti tale struttura, è evidente che il notaio ha applicato, ricorrendone tutte le condizioni, l'art. 54 l.n. nota2.

Le condizioni poste dall'art. 54 l.n. riguardano la necessità che il notaio, oltre alle parti richiedenti, conosca la lingua straniera e che sia in grado di attendere alla "funzione di adeguamento" in maniera piena nella lingua comune alle parti; che tale lingua sia conosciuta anche dai testimoni eventualmente costituiti; che sia stata espressa la dichiarazione, proveniente da tutte le parti, di non conoscere la lingua italiana e, per ultimo, che si proceda nello stesso documento alla traduzione del testo estero nella lingua italiana.

Va detto che nei confronti della possibilità che l'atto nasca in lingua straniera, il notaio non si trova in posizione di obbligo, anche nel caso in cui effettivamente conosca la lingua delle parti nota3. E' comunque facoltà del notaio, quale unico responsabile dell'attività di documentazione, di procedere ad applicare l'art. 55 l.n. invece dell'art. 54 l.n., in base a proprie valutazioni.

La mancata conoscenza della lingua italiana, è sicuramente oggetto di una dichiarazione di parte, nei cui confronti il notaio non ha un dovere di specifica verifica o controllo, limitandosi il comportamento del notaio al controllo se tale dichiarazione possa non corrispondere al vero, sulla base di elementi che il pubblico ufficiale eventualmente ha già a disposizione nota4.

Tale dichiarazione sempre necessaria, a stretto rigore interpretativo, non è oggetto di specifica menzione, anche se risulta consigliabile inserirla nel corpo dell'atto.

Nel caso in cui solo una parte non conosca la lingua italiana è necessario applicare il successivo art. 55 l.n. .

Note

nota1

Principio confermato peraltro dall'ultima parte del II comma dell'art. 68 reg. not. .
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nota2

L'operazione è esattamente l'opposto di quanto accade ai sensi dell'art. 55 l.n..
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nota3

Si pensi al caso in cui il notaio, pur comprendendo la lingua straniera comune alle parti, non ne abbia dimestichezza tale da consentirgli una idonea ed esauriente funzione di adeguamento.
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nota4

Nel caso la parte straniera abbia già stipulato atti presso il notaio, utilizzando la lingua italiana, la dichiarazione di non conoscere la lingua italiana può ovviamente creare qualche problema al notaio che non rilevi l'incongruenza.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 347-2006/C, Scrittura privata autenticata e applicabilità degli artt. 54 e 55 legge notarile

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