L'assemblea (associazione non riconosciuta)



In materia di associazione priva di riconoscimento, stante il modo di disporre dell'art. 36 cod.civ. , non pare che si possa concludere (similmente a quanto invece si può riferire in tema di associazioni dotate di personalità giuridica) nel senso di un ambito di competenze indefettibilmente riservato all'organo amministrativo. Un siffatto ambito di competenza riservata ne implicherebbe il rispetto da parte dell'assemblea.

Questa conclusione, che appare difficilmente conciliabile con un ancorchè minimale principio di articolazione organica, si giustifica in funzione della libertà che la legge pare comunque concedere ai privati. L'art. 36 cod.civ. infatti si limita a consentire, senza altre eccezioni, che l'ordinamento interno e l'amministrazione siano regolati dagli accordi degli associati.

E' parsa tuttavia illegittima la disposizione statutaria di un'associazione che prevedeva la possibilità di effettuare votazioni a domicilio o per referendum a discrezione del consiglio direttivo (Consiglio di Stato Sez. II, 1296/84 ).

Notevole è la ritenuta applicazione dell'art. 23 cod.civ. , norma che prevede l'annullabilità delle deliberazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto: essa è parsa applicabile anche alle associazioni non riconosciute pur quando gli atti deliberativi provengano da organo diverso dall'assemblea (Tribunale di Catania, 15 giugno 1982 ) nota1.

Note

nota1

Il problema qui affrontato si ricollega a quello inerente alla tutela della libertà del cittadino sia come singolo che come membro di formazioni sociali ex art. 2 Cost. . Se da un lato appare pericolosa e alquanto fuori luogo l'ingerenza in associazioni che non hanno richiesto il riconoscimento proprio per garantirsi la massima autonomia, è altrettanto vero che non si può prescindere da un pur minimo nucleo di norme che tutelino il singolo associato, norme che appunto vengono prese, visto l'identità delle situazioni, dalla fattispecie associazione riconosciuta. In generale sull'argomento si vedano Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, pp.158 e ss.; Basile, L'intervento dei giudici nelle associazioni, Milano, 1975, pp.190 e ss..
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Bibliografia

  • GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976

Prassi collegate

  • Quesito n. 53-2009/I, Modifiche dello statuto di associazione non riconosciuta e verbale

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