L'adempimento del mandato ad acquistare



Un nodo problematico di notevole spessore è quello afferente la qualificazione giuridica dell'atto con il quale il mandatario trasferisce al mandante le utilità acquisite da terzi con i quali abbia contrattato conformemente all'incarico ricevuto.

Quando il mandato non sia accompagnato dal conferimento di poteri rappresentativi l'esecuzione dell'incarico postula una duplice attività dal punto di vista del diritto. Il mandatario provvederà in un primo tempo ad acquistare dal terzo i beni o le altre utilità; successivamente le ritrasferirà al mandante, in esecuzione del compito affidatogli. La cosa assume speciale importanza quando si tratta di beni immobili.

Si ipotizzi che Primo incarichi Caio di acquistare un appartamento in Roma. Caio in effetti provvede a comprare un appartamento in Roma, Via Appia, ma poi si rifiuta di ritrasferirla a Primo, come da accordi, perchè nel frattempo si è innamorato della posizione.

Si tratta di qualificare l'atto con il quale Caio trasferisce l'appartamento a Primo. Secondariamente occorre verificare a quali condizioni siano attivabili i rimedi a disposizione di Primo per l'ipotesi in cui Caio si manifesti inadempiente. A questo proposito è lo stesso art. 1706 cod.civ. a manifestare la praticabilità del ricorso al Giudice onde ottenere una sentenza costitutiva che trasferisca il diritto ai sensi dell'art. 2932 cod.civ. .

Indubbiamente l'atto di (ri)trasferimento del diritto dal mandatario al mandante è un atto che concreta l'adempimento di un'obbligazione. Esso è però un atto di adempimento del tutto peculiare, poichè è, ad un tempo, anche un atto traslativo di diritti reali immobiliari. Il nodo è proprio questo: forse che, stante la natura di atto di adempimento del trasferimento del diritto al mandante, esso deve qualificarsi come mero atto oppure, data la necessità del perfezionamento di un atto scritto di trasferimento dell'immobile, si tratta di un atto negoziale nota1 ?

La risposta deve essere ricercata nell'analisi del concetto di "adempimento" e di quello di "pagamento traslativo" nonchè di atto con "causa esterna" nota2.





Note

nota1

La dottrina maggioritaria configura il ritrasferimento come un contratto solutorio che si caratterizza per la funzione di adempiere un vincolo preesistente costituito con un precedente contratto: Giorgianni, voce Causa, in Enc.dir., vol.VI, 1960, p.547; Pugliatti, Il trasferimento delle situazioni soggettive, I, Milano, 1964, p.36; Breccia, La ripetizione dell'indebito, Milano, 1974, p.45.
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nota2

In particolare Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXXII, 1984, p.234 sottolinea come la giustificazione causale dello spostamento patrimoniale programmato dal mandante ed attuato con il ritrasferimento consista nella causa solvendi.
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Bibliografia

  • BRECCIA, La ripetizione dell'indebito, Milano, 1974
  • GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), Enc. Dir.
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • PUGLIATTI, Il trasferimento delle situazioni soggettive, Milano, 1964

Formulari clausole contrattuali



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