L'acquisto a non domino



L'espressione acquisto a non domino non è indicativa di una categoria unitaria di fattispecie acquisitive del diritto. Con essa si allude ad ipotesi eterogenee, ciascuna delle quali connotata da una propria specifica disciplina giuridica.

L'elemento che le accomuna è costituito da un atto di disposizione patrimoniale inteso all'alienazione di un diritto proveniente da un soggetto qualificabile come diverso dal titolare. Costui può dirsi non titolare o perché non ha mai acquisito il diritto oppure perché è divenuto tale soltanto ex post, in quanto, ad esempio, il suo titolo di acquisto è stato posto nel nulla con effetti retroattivi nota1.

Rivolgendo più specificamente l'attenzione all'atto di disposizione (il titolo), il medesimo è definibile come astrattamente idoneo a determinare l'acquisto. Ciò significa che esso deve essere in sé e per sé valido, se non per quanto attiene al riferito difetto di titolarità del disponente.

Ultimo requisito delle fattispecie acquisitive a non domino è la necessità, ai fini della protezione giuridica, della buona fede dell'acquirente.

L'acquisto del diritto che segue in capo all'avente causa a non domino ne tutela, l'affidamento e la situazione di apparenza che si viene a creare in relazione a casi normativamente previsti.

La regola base degli acquisti a titolo derivativo é costituita, come è noto, dai principi che si compendiano nelle locuzioni nemo plus juris transferre potest quam ipse habet e resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis : forse che i cosiddetti acquisti a non domino costituiscano una deroga rispetto ai medesimi?

La risposta al quesito richiederebbe di avere preventivamente risolto la questione relativa alla natura di questi acquisti: se cioè essi costituiscano acquisti a titolo derivativo ovvero a titolo originario.

Il problema è di difficile soluzione.

Si osserva che le fattispecie basate sul possesso potrebbero, proprio in funzione di tale elemento, esser considerate come a titolo originario nota2. Tutte le altre dovrebbero invece esser definite quali modalità acquisitive a titolo derivativo, dovendosi individuare il requisito fondante di esse nell'atto di disposizione del non dominus, vale a dire nel titolo astrattamente idoneo. Questa opinione tuttavia prescinde dalla essenziale considerazione dell'indiscutibile presenza, in tutti i casi di acquisto a non domino, proprio dell'atto di disposizione posto in essere dal soggetto non titolare del diritto alienato. Se proprio questo è l'unico elemento che, unitamente alla buona fede del subacquirente, si pone come imprescindibile, è forse praticabile una ricostruzione unitaria di tutte le ipotesi che sia basata proprio su di esso. Si potrebbe prospettare in questo senso un tertium genus di modalità acquisitive del diritto, partecipi in una qualche misura delle caratteristiche degli acquisti a titolo originario (indifferenza rispetto ai due citati principi che regolano gli acquisti a titolo derivativo) ed in un'altra di quelli a titolo derivativo (l'indispensabilità dell'atto di disposizione del non dominus ). Quello che conta è tuttavia la rilevanza giocata dall'atto di disposizione. Esso non viene, infatti, in considerazione come atto negoziale, produttivo di effetti riferibili alla volontà delle parti, bensì come mero fatto, come semplice elemento di una fattispecie acquisitiva complessa. Per questo motivo, qualora si dovesse forzatamente insistere per qualificare espressamente le fattispecie acquisitive a non domino nell'alveo delle due categorie tradizionali sarebbe difficile negarne la natura originaria.

In ogni caso, ribadendo l' imprescindibilità e la costante essenzialità della buona fede dell'acquirente, nonché del titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto, si può osservare che, per quanto attiene alla buona fede, pur essendo comune il rinvio al relativo concetto elaborato in materia di possesso (art. 1147 cod. civ. ), occorre piuttosto distinguere le ipotesi di acquisto a non domino fondate sul possesso da quelle che ne prescindono. Per queste ultime (cfr. art. 534 cod.civ. ) non può essere fatto automatico rinvio alla riferita presunzione di buona fede in capo al terzo di cui all'art.1147 cod.civ. .

Che cosa si intende più precisamente per titolo astrattamente idoneo ?

Un titolo non viziato, in tutto e per tutto valido se si eccettua il radicale vizio di non promanare dal soggetto titolare del diritto: non si deve trattare di un atto comunque viziato da nullità o da annullabilità. L'efficacia sanante della fattispecie acquisitiva in cui consiste l'acquisto a non domino esplica la propria forza unicamente sotto il profilo dell'assenza in capo al disponente della titolarità del diritto e non sotto l'aspetto di una sanatoria di altri vizi del titolo nota3.

L'espressione "acquisto a non domino " indica pertanto una fattispecie acquisitiva complessa, caratterizzata dall'efficacia attributiva del diritto in capo all'acquirente nonostante il difetto di legittimazione nell'alienante, in relazione alla quale il titolo formato dal non dominus e la buona fede dell'acquirente sono i dati peculiari ed essenziali nota4.

Quello che occorre chiarire è che il dante causa è autore rispetto all'acquirente soltanto in senso formale, non certo sostanziale: lo impedisce proprio il principio " nemo plus juris... "

Oltre agli elementi costanti di cui ci siamo occupati (il titolo astrattamente idoneo e la buona fede) esistono inoltre elementi che possono essere considerati variabili rispetto alle singole fattispecie acquisitive; sono tali:

- il possesso;

- la trascrizione del titolo;

- l'eventuale decorso del tempo.

Svolte queste precisazioni, proviamo a formare una classificazione delle ipotesi assumibili nella categoria, analizzando brevemente da ultimo le fattispecie che ne posseggono gli attributi.

Mentre autorevole dottrina nota5 ha ritenuto di fare riferimento al possesso quale elemento di distinzione tra i vari casi, distinguendo pertanto le fattispecie acquisitive a non domino fondate sul possesso da quelle che prescindono da esso, la cennata differenziazione pare più che altro discendere dall'apprezzamento della specie del conflitto che viene disciplinato. In relazione a quest'ultimo aspetto deve essere preventivamente introdotta la nozione di "conflitti verticali" e di "conflitti orizzontali".

Note

nota1

Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.2.
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nota2

Mengoni , cit ., p.113.
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nota3

Così anche Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.278.
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nota4

Mengoni, cit., p.7.
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nota5

Mengoni, cit ., p.113.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975

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