L'usufrutto successivo



Con la locuzione usufrutto successivo si intende designare quel diritto di usufrutto che, alla morte del titolare, venga a perpetuarsi in capo ad altro soggetto. E' chiaro che, così impostato, il tema sembrerebbe porsi in radicale contrasto con la necessaria temporaneità del diritto, necessariamente estinguentesi alla morte del titolare.

Ciò premesso, può essere considerato valido il legato di usufrutto disposto a favore di più persone determinate l'una dopo l'altra? Allo scopo di rispondere al quesito occorre preliminarmente chiarire l'equivocità del termine "successivo" riferito all'usufrutto. L'attribuzione del detto diritto a Tizio e, dopo la di lui morte, a Caio, indi ancora a Sempronio, può infatti essere concepita sia come disposizione dell'usufrutto dal costituente a favore del primo usufruttuario e, a far tempo dal decesso di costui (termine iniziale di efficacia), a favore del secondo usufruttuario e così via, oppure come successione nell'usufrutto. In quest'ultima ipotesi Caio succederebbe nell'usufrutto a Tizio, a quest'ultimo succederebbe Sempronio. Non v'è chi non veda che in quest'ultima accezione l'atto di disposizione dell'usufrutto sarebbe comunque irrimediabilmente contrario al generale principio di cui all'art. 979 cod. civ., secondo il quale il diritto si estingue alla morte dell'usufruttuario nota1. Possibile invece, in via astratta, si paleserebbe la disposizione che, facendo salva in ogni caso la derivazione del diritto dal primo costituente, prevedesse una serie di usufrutti in capo a soggetti diversi, tutti viventi, l'uno dopo l'altro ed in modo che sia evitata la separazione della nuda proprietà dall'usufrutto per un periodo eccedente la durata della vita del primo usufruttuario (cfr. Cass. Civ. Sez.II, 2737/75) e precisamente nel senso che il diritto dell'usufruttuario ulteriore sia concepito come avente termine iniziale differito ovvero sia sottoposto a condizione sospensiva consistente nella premorienza del precedente usufruttuario.

Chiariti tali aspetti, ai fini di sindacare l'ammissibilità della figura dell' usufrutto successivo alla stregua dei principi generali, è indispensabile ribadire che vi sono dei limiti ben precisi:
  1. negli atti mortis causa è, come detto, vietato espressamente il legato di usufrutto successivo (art. 698 cod.civ.);
  2. per quanto attiene alle donazioni, l'usufrutto successivo appare ammissibile a favore di una sola categoria di persone dopo il donante (art. 796 cod.civ. ).
  3. negli altri atti inter vivos è dubbia, nel silenzio della legge, la praticabilità della figura nota2.

Importante è sottolineare come, dal punto di vista della tassazione dell'atto in parola, la parametrazione del valore (in base alle tabelle attuariali) della nuda proprietà (vale a dire di quanto si va a trasferire, ciò che dunque costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'imposta di donazione, di trascrizione e catastale) segue il principio in forza del quale occorre tener conto dell'età dell'usufruttuario (anche soltanto potenziale, in quanto destinatario dell'usufrutto successivo) meno anziano (Cass. Civ., Sez. V, 1217/11).

Note

nota1

Nella prima ipotesi prevista, invece, il disponente disporrebbe sempre del medesimo diritto a favore di più soggetti, aventi causa non tra di loro ma dal medesimo dante causa: la peculiarità si rinverrebbe nel fatto che il medesimo diritto sarebbe immediato a favore del primo chiamato, e sottoposto al termine iniziale della di lui morte per il secondo chiamato.
top1

nota2

In senso positivo cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.591, e Tringali, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, vol.I, Torino, 2002, p.1193, i quali fanno leva sul difetto di disposizioni proibitive.
top2

Bibliografia

  • TRINGALI, Torino, Comm.cod.civ., I, 2002

Formulari clausole contrattuali

Donazione con riserva dell'usufrutto per sè e dopo di sè per altri (796 cod.civ.)
Trust familiare autodichiarato con riserva di usufrutto successivo, sottoposto alla condizione sospensiva della nomina dei beneficiari

Prassi collegate

  • Quesito n. 311-2016/I, Contenuto ed estensione dell'usufrutto successivo su partecipazioni societarie
  • Quesito n. 151-2014/C, Ancora sui limiti ed ambiti del divieto di usufrutto successivo: una peculiare fattispecie di contratto di compravendita

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "L'usufrutto successivo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti