L'omessa prosecuzione nelle situazioni giuridiche facenti capo alla società scissa




L'art. 2506 ter, V comma, cod. civ. non richiama, tra gli articoli dettati in tema fusione e applicabili alla scissione, l'art. 2504 bis cod. civ. disciplinante gli effetti della fusione. Ai sensi dell'articolo da ultimo citato la società che risulta dalla fusione o quella incorporante, assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

L'omissione, sebbene a prima vista appaia voluta dal legislatore, in considerazione della puntuale elencazione degli articoli dettati in tema di fusione e richiamati in quanto applicabili alla scissione, risulta in realtà frutto di una svista. L'ipotesi secondo cui le situazioni giuridiche facenti capo alla scissa non possono essere trasmissibili alle beneficiarie, non trova infatti collocazione all'interno dell'ordinamento introdotto dal legislatore con la riforma del 2003. Sia in tema di fusione, sia in tema di trasformazione è infatti prevalso il principio della continuità dei rapporti giuridici, cui la scissione non può fare eccezione. In ipotesi inversa, la scissione costituirebbe uno strumento perfetto per eludere le ragioni di coloro che vantano diritti nei confronti della società scissa. Si pensi al caso in cui una società stipuli un contratto preliminare di vendita di immobile e, prima del perfezionamento del definitivo, si scinda totalmente in due società beneficiarie. Se si avallasse la tesi dell'intrasmissibilità delle obbligazioni sociali si dovrebbe giungere all'assurda conclusione che il promittente acquirente non potrebbe in alcun modo ottenere, neanche coattivamente, il soddisfacimento delle proprie pretese. Appare pertanto meritevole di essere accolta la tesi inversa, secondo cui, anche in tema di scissione, vi sia una prosecuzione dei rapporti giuridici, pur non patrimoniali, della scissa in capo alle beneficiarie. Nell'esempio fatto, pertanto, il promittente acquirente ben potrebbe agire nei confronti della beneficiaria cui è stato assegnato il bene, chiedendo l'adempimento coattivo dell'obbligazione assunta dalla scissa.

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