L'oggetto del contratto di somministrazione




Dalla definizione che emerge dall'art.1559 cod.civ. l'oggetto del contratto di somministrazione può essere genericamente considerato nel mettere a disposizione del somministrato cose mobili o immobili.

La disamina che condurremo su tale aspetto non può prescindere dall'elaborazione sistematica in tema di contratto in genere (nonchè in materia di rapporto obbligatorio): distingueremo, pertanto, anche relativamente al contratto di somministrazione,  tra oggetto mediato ed oggetto immediato.

Con quest'ultima espressione si evocano le prestazioni dedotte nell'accordo, precisamente consistenti nel pagamento del corrispettivo da parte del somministrato e nell'esecuzione delle prestazioni continuative o periodiche da parte del somministrante. Con la locuzione "oggetto mediato" si allude invece all'oggetto ultimo, al bene della vita che costituisce a propria volta l'oggetto della prestazione del somministrante (determinate quantità di vettovaglie, l'erogazione di energia elettrica, etc.).

 

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