L'intervento sostitutivo nell'attività giuridica in genere



Qualora l'attività giuridica dovesse essere compiuta esclusivamente e personalmente dal soggetto interessato, sorgerebbero notevoli complicazioni nel traffico giuridico: è per superare queste difficoltà che l'ordinamento prevede istituti quali l'ambasceria, la rappresentanza, la gestione di affari altrui. In queste ipotesi chi agisce, esplicitando una volontà giuridicamente rilevante non coincide con il soggetto al quale viene imputata l'attività.

La sostituzione nell'attivitá giuridica di un soggetto ad un altro evoca, a livello puramente descrittivo, fenomeni di vario contenuto rilevanti per il diritto nota1.

E' possibile in un primo senso osservare che i soggetti legalmente incapaci esercitino i diritti soggettivi di cui sono titolari non personalmente, bensì per il tramite di determinati soggetti ai quali è demandata la cura degli interessi dei primi (rappresentanza legale ).

Se un soggetto, avendo l'esigenza di stipulare un contratto in un luogo lontano, dovesse recarvisi di persona, è chiaro che ciò comporterebbe notevole spreco di tempo e di risorse.

Si pensi inoltre all'eventualità in cui, essendo taluno lontano o comunque impedito nel compimento di un determinato atto, evidentemente utile, non fosse possibile ad alcuno attivarsi per risolvere la situazione.

Il problema viene risolto dal diritto approntando una serie di strumenti in forza dei quali un altro soggetto può sostituire l'interessato nel compimento dell'atto, sia che ciò avvenga vantando il sostituto un  potere di determinazione del contenuto dell'atto (rappresentanza volontaria o legale, negotiorum gestio ), sia che tale contenuto venga completamente predeterminato dal sostituito (nomina di nuncius).

Occorre precisare che i fenomeni in discorso si differenziano dalla c.d. immedesimazione organica .

A questo proposito si osserva che le entità diverse dalle persone fisiche non possono non esprimere le proprie determinazioni (negoziali o non negoziali ) attraverso un organo. La possibilità di distinguere in tal caso tra la persona fisica che impersona l'organo e l'ente cui si riferisce l'organo non introduce un fenomeno riconducibile alla sostituzione. Difetta nella immedesimazione organica la dualità soggettiva che è propria della rappresentanza, nella quale invece il rappresentante imputa la propria attività al rappresentatonota2 .

L'organo infatti è la stessa entitá, dalla quale pertanto non si distingue né si differenzia . La locuzione " rappresentanza organica", pure talvolta utilizzata tra gli interpretinota3 , è in effetti un termine idoneo soltanto a creare confusione.

In altri casi infine (contratto per conto di chi spetta: vendita, art. 1513 cod.civ. , assicurazione, art.1891 cod.civ.  ) viene portato a conclusione un vincolo contrattuale per conto di un contraente la cui identità, non ancora individuata, lo sarà soltanto in esito alla produzione di determinati eventi.

Note

nota1

Analogamente Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.268.
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nota2

Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1994, p.220.
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nota3

Utilizza il temine rappresentanza organica, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.78, anche se 'A. viene a delineare il significato della locuzione conformemente a quanto indicato.
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Bibliografia

  • SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, I, 1982
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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