L'inadempimento: alternative a disposizione della parte non inadempiente



Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle obbligazioni che gli incombono, l'altro può, a sua scelta, chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 cod.civ. ).

La risoluzione, giova ribadirlo, è applicabile soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive nota1. In essi il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall'altra, cosicchè, in caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti, il legislatore ammette che l'altro possa preferire di porre nel nulla l'intero rapporto contrattuale.

A fronte della condotta inadempiente dell'altra parte, al contraente non inadempiente è lasciata (art. 1453 cod.civ. ) la facoltà di scegliere fra due alternative, arricchite da una terza opzione per l'ipotesi in cui sia stata pattuita una caparra.

  1. E' possibile insistere per l'adempimento delle obbligazioni dedotte, chiedendo cioè la c.d. manutenzione del contratto nota2, dunque la condanna della controparte ad eseguire la prestazione non ancora adempiuta. In questo caso il contraente non inadempiente ha il diritto di essere risarcito per il danno comunque subito per quello che, ex post, si viene a configurare come un colpevole ritardo dell'altra parte nota3. E' evidente che, una volta ottenuta l'esecuzione degli accordi previsti, colui che ha agito dovrà erogare la controprestazione che gli faceva comunque carico secondo la fisiologia della dinamica contrattuale.
  2. E' possibile, nelle ipotesi in cui al contratto sia stata apposta una caparra confirmatoria, recedere dal contratto trattenendo la caparra versata dalla parte inadempiente ovvero domandando il doppio di quanto versato (art.1385 cod.civ.).
  3. E' possibile esercitare il diritto potestativo nota4 di chiedere la risoluzione del contratto, vale a dire che il contratto venga sciolto e considerato come se non fosse mai stato stipulato. In questa ipotesi il creditore, a fronte della condotta inadempiente della controparte, non desiderando rimanere legato dal contratto, ne vuole lo scioglimento, cioè la risoluzione. Il risarcimento al quale costui ha diritto si sostituisce alla prestazione ineseguita. Esso deve essere pertanto ragguagliato al concreto pregiudizio subito dal contraente non inadempiente in relazione al fatto di non aver potuto fruire della prestazione contrattuale. Ovviamente in questo caso, risolto il contratto, il contraente non inadempiente non sarà più tenuto ad eseguire la controprestazione; avendola già eseguita, egli vanterà il diritto alla restituzione nota5. Notevole è il rapporto (di alternatività, tuttavia non esclusiva) che si pone tra la proponibilità dell'una e dell'altra azione, la cui analisi verrà trattata altrove.

Quando interviene la risoluzione ?

Essa può avere luogo in esito alla proposizione di una domanda giudiziale ovvero può intervenire ipso jure, nelle particolari ipotesi previste dalla legge. Nel primo caso spetterà al giudice emanare una pronunzia costitutiva nota6, all'esito della quale potrà dirsi risolto il contratto. Nel secondo caso la risoluzione opera senza che vi sia bisogno di apposita declaratoria giudiziale.

E' pur vero che possono sorgere contestazioni circa la sussistenza o meno dei requisiti propri della risoluzione di diritto: in tale ipotesi l'intervento giudiziario avrà natura dichiarativa nota7, avendo ad oggetto l'accertamento dei requisiti idonei a fondare la causa di risoluzione automatica (l'inadempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto, la attribuibilità di tale inadempimento all'altra parte, etc.).

Occorre aggiungere, salvi gli approfondimenti specifici, che il Giudice, per dichiarare risolto il contratto (nel caso di risoluzione ope judicis, con sentenza costitutiva, in quanto determina un effetto giuridico particolare, e cioè lo scioglimento del vincolo), deve anche accertare che l'inadempimento non abbia scarsa importanza (art. 1455 cod.civ. ), in quanto la gravità delle conseguenze di una sentenza di risoluzione si giustifica soltanto di fronte ad un'inadempienza di non lieve entità.

Non è inopportuno infine rammentare che la risoluzione ha efficacia (sia pure limitatamente alle parti) retroattiva (art. 1458 cod.civ. ), il che significa non soltanto che il contratto risolto non produce più effetti per l'avvenire, ma che pure le prestazioni già eseguite ex uno latere devono essere restituite, salvo che per i contratti ad esecuzione continuata o periodica.

Note

nota1

Per tutti si veda Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.313.
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nota2

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.550.
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nota3

Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1499.
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nota4

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.267; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.72; Scalfi, Risoluzione del contratto, in Enc. giur. Treccani, XXVII, 1991, p.3.
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nota5

V. Dalmartello, Risoluzione del contratto, in N.sso Dig. it., XVI, 1969, p.144.
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nota6

Tra gli altri Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.958; Tamponi, cit., p.1500.
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nota7

Cfr.Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.827.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • DALMARTELLO, Risoluzione del contratto, N.mo Dig. it
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCALFI, Risoluzione del contratto, Enc.giur. Treccani, XXVII, 1991
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999


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