L'immedesimazione e l'articolazione organica



In dottrina suole esser riferita l'opinione secondo la quale le persone giuridiche non sarebbero intrinsecamente in grado di formare una loro volontà e di esprimerla, dovendosi servire a tal fine di organi, il cui substrato soggettivo è formato da persone fisiche nota1.

Tale concezione, seppur corretta, tuttavia trascura tuttavia di considerare che l'organo è la persona giuridica. A nessuno verrebbe in mente di proporre un analogo ragionamento per l'organo vocale di una persona fisica. E' forse possibile dire che la persona fisica non è per sua natura in grado di formare e riferire la propria volontà in quanto ha bisogno di un cervello per pensare e di una bocca per parlare?

Il fatto che l'organo vocale sia semplicemente una parte di una persona fisica, non potendo da questa distinguersi, evidenzia la potenziale dualità soggettiva tra essa e la persona giuridica della quale è organo. Mentre non si può porre l'interrogativo se la mia bocca parli per me o per se stessa, la stessa cosa non può dirsi per l'organo della persona giuridica.

Queste semplici considerazioni, si ribadisce, in ogni caso non incidono sulla corretta configurazione del fenomeno dell' immedesimazione organica nota2.

Con il termine "articolazione organica" si intende inoltre descrivere l'organizzazione interna della persona giuridica, nella quale è dato in genere di poter distinguere tra un organo amministrativo, deputato alla manifestazione della volontà dell'ente all'esterno e un organo assembleare, che costituisce la base determinativa delle decisioni di maggior rilievo nota3.

Ad esempio l'associazione riconosciuta, nell'articolazione minimale, è formata da un organo assembleare, al quale è demandata la funzione di determinare la volontà dell'ente e da un organo amministrativo che ha non soltanto il compito di eseguire questa volontà, bensì anche una propria sfera di competenza (es.: predisporre il bilancio e sottoporlo all'assemblea).

Può altresì sussistere un organo di controllo (come il Collegio dei Probiviri). Si ponga mente alle società per azioni che si articolano, nella struttura prevista dal codice civile, in assemblea dei soci, organo amministrativo, collegio sindacale.

Al fine dell'assunzione delle deliberazioni vale il principio maggioritario (artt. 20 , 21 cod.civ.), per effetto del quale la volontà della maggioranza prevale su quella della minoranza.

La maggioranza espressa a norma di legge nell'assemblea è la volontà dell'ente. L'atto così posto in essere si chiama atto collegiale nota4.

Note

nota1

Si veda p.es. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.111.
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nota2

Sul concetto di immedesimazione organica si confronti, tra gli altri, Scoca, Le amministrazioni come operatori giuridici, in Diritto amministrativo, a cura di Mazzarolli-Pericu-Romano-Roversi Monaco- Scoca, Bologna, 1998, pp.478 e ss..
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nota3

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.45 e Loffredo, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, Milano, 2001, p.68.
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nota4

V. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.326; Torrente-Schlesinger, op.cit., p.112.
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Bibliografia

  • LOFFREDO, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, Milano, 2001
  • SCOCA, Le amministrazioni come operatori giuridici, Bologna, Diritto amministrativo, 1998

Prassi collegate

  • Studio n. 52-2009/I, Istituzione dell'ufficio, preposizione all'ufficio e assunzione del preposto
  • Studio n. 5819/C, In tema di rappresentanza dei dirigenti INPDAP

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