L'estinzione della persona giuridica in genere



Le persone fisiche si estinguono con la morte. E' ovvio osservare che questo evento non può essere concepito per le persone giuridiche.

L'estinzione di queste si produce pertanto per ragioni particolari connesse alla loro natura. Si pensi all'ipotesi in cui sia stato originariamente apposto un termine di durata o sia stata contemplata la verificazione di uno specifico evento quale causa di estinzione. In tali casi la stessa volontà degli associati, dei soci o del fondatore si porrebbe come determinante la fine dell'ente. Dunque si può dire che la persona giuridica si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto. Si verifica inoltre la medesima conseguenza nel caso in cui venga meno il fine assegnato all'ente: quando cioè lo scopo è stato raggiunto o ne è divenuta impossibile la realizzazione.

Salva la più specifica analisi che verrà condotta relativamente a ciascuna singola figura, è possibile riferire, in materia di fondazione, che l'autorità governativa, essendo insufficiente il patrimonio o divenuto impossibile o di scarsa utilità lo scopo, può trasformare l'ente assegnandogli un altro scopo, che si allontani il meno possibile dalla volontà del fondatore (art. 28 cod.civ.). Si noti che il termine trasformazione è qui assunto in accezione ben differente da quella che si adopera in tema di società (art. 2498 cod.civ. ) ove l'espressione assume il significato di un mutamento di tipo sociale.

Nelle associazioni sono cause di estinzione lo scioglimento disposto dall'assemblea o dal governo (art. 29 cod.civ. )o il venir meno di tutti gli associati. Non sarebbe sufficiente, invece, la mera perdita dei beni, dal momento che il patrimonio può essere nuovamente formato nei suoi elementi attivi. L'estinzione non interviene automaticamente: risulta necessario un provvedimento di carattere pubblico. Tale è la dichiarazione dell'autorità competente, su istanza di qualunque interessato o di ufficio (cfr. l'art. 6 del D.P.R. 361/00 che ha abrogato il III comma dell'art. 27 cod.civ. ) nota1.

Per quanto attiene alle società di capitali lo scioglimento interviene in esito ad una delle cause enunciate nell'art. 2484 cod.civ.. Tra esse assume speciale importanza il decorso del termine (n.1) e la deliberazione dall'assemblea dei soci in sessione straordinaria (n.6). A far tempo dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 389, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 alla norma è stato aggiunto il n. 7-bis, che fa riferimento anche all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Gli effetti dello scioglimento, la nomina dei liquidatori ed i loro poteri sono disciplinati dagli artt. 2486 (norma parimenti novellata, ma con effetti immediati, dal predetto D.Lgs. 14/2019) e ss. cod.civ .

Il provvedimento o la deliberazione che sancisce l'estinzione non determina immediatamente la fine dell'ente. L'emanazione del relativo provvedimento conferisce impulso alla fase della liquidazione (che si pone come indispensabile), funzionale alla definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti. Durante questa fase l'ente continua ad esistere come tale. L'attività di esso è tuttavia soggetta ad una limitazione. Possono essere compiuti soltanto gli atti necessari funzionali alla liquidazione, con l'esclusione di ogni operazione che possa esser qualificata come nuova nota2.

Saranno pertanto innanzitutto soddisfatti i creditori della persona giuridica; i beni residuati dalla liquidazione verranno devoluti secondo le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto; in difetto di previsioni o, per le associazioni, di diversa deliberazione dell'assemblea in proposito, provvederà l'autorità governativa.

Soltanto in tema di società a base personale (non dotate di personalità giuridica) la fase della liquidazione non si pone come necessaria. A questo riguardo è praticabile l'immediata cancellazione dal registro delle imprese, previa constatazione dell'inesistenza di qualsiasi rapporto giuridico pendente, tanto dal lato attivo quanto dal lato passivo. Cosa riferire dell'ipotesi in cui, nonostante l'intervenuta cancellazione, possano dirsi rimasti rapporti giuridici non definiti nella fase della liquidazione? Il problema è specialmente importante in relazione alle eventuali passività. L'art.2495 cod.civ. prevede la responsabilità degli ex soci fino alla concorrenza di quanto riscosso in base al bilancio finale, comunque dovendosi considerare estinta la società (Cass. Civ., sez. II, 25192/08 ).

Note

nota1

La dottrina appare divisa sulla necessità della dichiarazione governativa al fine dell'estinzione dell'associazione riconosciuta. A favore dell'imprescinbilità da tale provvedimento si vedano p.es. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.625; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.112; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.114. Contra, in quanto basterebbe una delibera assembleare di scioglimento, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.153; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.234. Il sistema che si delinea in esito all'entrata in vigore dell'art. 6 del D.P.R. 361/00, appare sostazialmente eguale al precedente, variando unicamente la competenza dell'ente deputato all'accertamento della causa di estinzione (ora attribuita alla prefettura, alla Regione ovvero alla Provincia autonoma).
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nota2

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p. 332.
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Bibliografia

  • GALGANO, Diritto Privato, Padova, 1984
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978

Prassi collegate

  • Quesito n. 413-2013/I, Quorum costitutivo e deliberativo nella srl

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