L'eredità: nozione e valenza giuridica



Con la locuzione "eredità" (o anche "asse ereditario", "compendio ereditario", o altre equivalenti espressioni) si designa l'insieme delle situazioni giuridiche attive e passive trasmissibili che, già facenti capo ad una determinata persona fisica (il c.d. de cuius, espressione che allude al soggetto dei cui beni si tratta), sono devolute, in conseguenza della morte di quest'ultima, ad altri. Il concetto è scolpito dall'art. 588 cod.civ. , ai sensi del quale si statuisce che la successione è a titolo universale, attribuendo la qualità di erede, se comprende l'universalità o una quota dei beni del testatore, mentre negli altri casi la successione è a titolo particolare ed attribuisce la qualità di legatario.

Prescindendo dal riferito indice normativo, la considerazione unitaria degli elementi attivi e passivi già nel patrimonio dell'ereditando affonda le proprie radici nella tradizione. In diritto romano, al di là della considerazione della figura dell'erede quale prosecutore della personalità del defunto, comprensiva finanche delle qualità morali del medesimo, l'eredità assume addirittura una dimensione soggettiva. Essa giunge ad essere concepita quale autonoma persona, come tale centro di imputazione di diritti e di obblighi. Ai giorni nostri il dibattito, non recente e purtuttavia ancora attuale, si ripropone sotto il differente (ma non troppo) tema della qualificazione del compendio ereditario nella discussa categoria della universalità di diritto.

Secondo una concezione ormai risalente nel tempo infatti la nozione di eredità sarebbe connotata da una valenza giuridica, venendo a identificare, come detto, un complesso di situazioni soggettive e dei rapporti unitariamente disciplinato, ciò che per l'appunto corrisponde alla categoria dell' universitas juris nota1. L'opinione è stata criticata, anche sotto il profilo dell'evanescenza del concetto stesso di universalità di diritto, non conoscendo il diritto positivo altro istituto rispetto a quello dell'universalità di fatto di cui all'art. 816 cod.civ. nota2. Nel discorrere della questione conviene abbandonare idee preconcette e posizioni di principio, onde poter valutare le pratiche conseguenze di ciascuna delle riferite impostazioni alla stregua della normativa vigente. Da questo punto di vista, venuto meno il titolare, il patrimonio ereditario conosce un'unificazione ad opera della legge che non permette di concludere che alla morte dell'ereditando si verifichi una disgregazione dei rapporti, dei diritti e degli obblighi già unificati in quanto facenti capo ad un solo soggetto. Si pensi alla considerazione dell'oggetto della vendita d'eredità (art.1542 cod.civ. ) nota3, alla disciplina dell'amministrazione del chiamato all'eredità (art.460 cod.civ. ) ovvero degli ulteriori soggetti di cui agli artt. 641 e 642 cod.civ., alla liquidazione dei debiti ereditari (II comma art.530 cod.civ. ).

Nè pare si possa sbrigativamente concludere che la qualificazione dell'eredità in chiave di universitas juris non possegga altro valore se non quello di semplice descrizione di un fenomeno compiutamente delineato dalla legge nota4. Si ponga mente alla questione, di non poca importanza, relativa all'operatività o meno dell'accrescimento in favore di colui che si sia reso acquirente di una quota ereditaria. E' soltanto aderendo alla concezione dell'eredità come universalità che si può, in maniera logicamente congruente, rispondere affermativamente al quesito. Nè, così opinando, si rischia di dar vita ad una disciplina tipica dell'eredità in quanto tale: indubbiamente è soltanto la legge il parametro alla cui stregua adattare le concezioni giuridiche e non si può certo tralasciare di considerare come essa abbia approntato una varietà di paradigmi in dipendenza della sussistenza o meno di determinati presupposti e requisiti (ad esempio se il chiamato sia capace o meno, se costui si trovi nel possesso dei beni ereditari, oppure no, etc.) nota5 .

Proprio in relazione a questo aspetto è utile fare riferimento alla nozione di eredità vacante e di eredità giacente. Con la prima locuzione si vuole evocare (dandosi al riguardo un'interpretazione non univoca) una situazione in cui genericamente il patrimonio ereditario è privo di titolare, con la seconda una più precisa condizione in cui, all'eredità (ancora) priva di un soggetto in capo al quale appuntarsi, viene dato giudizialmente un soggetto che se ne prenda cura.

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Note

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E' questa l'opinione maggioritaria (Coviello, Delle successioni: parte generale, Napoli, 1932, p. 3; Biondi, La dottrina giuridica dell'universitas nelle fonti romane, in Jus, 1955, p. 254; Pugliatti, Riflessioni in tema di universitas, in Riv.trim.di dir. e proc.civ., 1955, p. 955; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 85; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it. diretto da Vassalli, vol. XII, t.1, Torino, 1977, p. 30). L'universalità è "di diritto" perchè non si fonda, come invece l'universalità di fatto, sulla consistenza naturale delle res che la compongono. In altre parole si tratta di una categoria logica, elaborata sulla scorta dell'unificazione operata dal diritto positivo. Si pensi a varie norme che paiono essere ispirate proprio dalla considerazione unitaria del compendio ereditario: così la riunione fittizia di quanto donato, detratte le passività allo scopo di verificare quantitativamente la parte disponibile dell'asse (art. 556 cod.civ. ); l'eredità beneficiata (artt.484 e ss. cod. civ.), concepita come patrimonio separato rispetto a quello dell'erede e così via. Tutto ciò anche se occorre riferire come l'unitarietà dell'eredità sia stata autorevolmente riferita come avente una valenza cronologica, essendo limitata al tempo intercorrente tra l'apertura della successione e l'acquisizione di essa in capo all'erede.
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nota2

Parte della dottrina (Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1977, p. 126; Natoli, L'amministrazione dei beni ereditari, in l'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione dell'eredità, vol.II, Milano, 1968, p. 88; Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 11) reputa che l'eredità corrisponda ad una somma di rapporti giuridici, autonoma dal punto di vista oggettivo, la cui unificazione dipenderebbe dalla riconduzione all'erede. Farebbe difetto la tipica caratteristica dell'universalità di diritto, vale a dire l'unificazione oggettiva dei componenti dal punto di vista funzionale. Nell'azienda, ad esempio, la cosa sarebbe diversa, esistendo un complesso normativo volto a conferire ad essa rilevanza unitaria. In altre parole la reductio ad unitatem dipenderebbe semplicemente dalla destinazione del compendio all'erede, divenuto l'unico centro di riferimento della somma dei rapporti già facenti capo all'ereditando.
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nota3

Contra : Fedele, La compravendita dell'eredità, Torino, 1977, p. 62; Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod.civ., Torino, 1980, p. 202, secondo i quali la vendita di eredità corrisponderebbe alla alienazione di un complesso di cespiti autonomi, collegati per relationem, con riferimento, cioè, al contenuto dell'eredità.
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nota4

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 1132, secondo il quale la formula non sarebbe idonea ad assumere pratica rilevanza, al di là di una generica indicazione dell'esigenza di una disciplina che tenga conto, pur nel periodo di vacanza che fa seguito all'apertura della successione, dell'appartenenza di ciascun rapporto ereditario ad un intero complesso.
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nota5

Ragion per cui la legge può altresì prevedere significative deroghe al criterio dell'unità della successione: si vedano a questo proposito le ipotesi di successioni anomale previste dal nostro ordinamento: cfr. Barbero, op.cit., p. 1130.
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Bibliografia

  • BIONDI, La dottrina giuridica dell'universitas nelle fonti romani, Jus, 1955
  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • FEDELE, La compravendità dell'eredità, Torino, 1977
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
  • PUGLIATTI, Riflessioni in tema di universitas, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1955

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