L'elemento causale del leasing



Con il contratto di leasing una parte, che esercita professionalmente tale attività, acquista da un fornitore terzo, preventivamente indicato dall'utilizzatore, un bene (per lo più funzionale all'esercizio di un'attività produttiva) allo scopo di concederne il godimento pieno alla parte utilizzatrice verso il corrispettivo di un canone periodico con la facoltà per quest'ultimo, al termine di un determinato periodo, di poterne acquisire la proprietà.



L'elemento causale della pattuizione in esame presenta caratteri particolari che richiamano quelli propri di altri contratti tipici.

Una forte analogia in primo luogo si pone rispetto alla locazione, tanto è che il leasing viene anche definito in termini di locazione finanziaria nota1. Vi è chi ha ricondotto lo schema anche al contratto di finanziamento nota2. Non mancano opinioni secondo le quali si tratterebbe di una fattispecie assimilabile alla vendita con riserva della proprietà nota3 o della locazione con patto di futura vendita, stante il meccanismo, di cui si è fatto cenno, consistente nella possibilità che la parte utilizzatrice diventi proprietaria del bene versando una somma alla fine del periodo di durata previsto dal contratto.

E' per questa ragione che si è sostenuta la tesi del contratto di leasing come contratto connotato da una causa mista nota4 o anche come ipotesi di collegamento negoziale (Cass. Civ. Sez. III, 10926/98 ), risultante dalla combinazione della vendita e della locazione (con la conseguente proposizione del tema della scelta tra teoria della combinazione e teoria dell'assorbimento ovvero della contemporanea applicazione di entrambe le normative di riferimento).

Le differenze tra il leasing e gli altri tipi contrattuali sono comunque cospicue. Nel leasing il concedente non assume l'obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto, né quello di garantire il pacifico godimento (nn. 2 e 3 art. 1575 cod.civ.), né la garanzia per i vizi della cosa come nella vendita. Il rischio del perimento del bene grava inoltre sull'utilizzatore. Questo aspetto renderebbe il leasing simile alla vendita con patto di riservato dominio, nella quale tuttavia il trasferimento della proprietà interviene in modo automatico, al pagamento dell'ultima rata di prezzo (art. 1523 cod.civ. ). Nella figura in esame invece il trasferimento è eventuale (anche se usuale), avvenendo soltanto in esito all'esercizio del diritto di opzione in ordine all'acquisto (e del pagamento del c.d. "riscatto").

Del tutto generica è infine la similitudine con il mutuo, imperniata più che altro sulla generica finalità di finanziamento valevole anche per la figura in esame nota5.

All'esito di questa breve disamina si può riferire del leasing come di un contratto atipico, che, proprio perciò, non può essere ricondotto ad alcuno degli schemi di contratto tipico nota6. La disciplina del leasing è dunque quella che le parti hanno stabilito nel contratto per il tramite delle specifiche pattuizioni che vengono a conformare in concreto l'accordo (pur rimanendo aperta la possibilità di interventi correttivi da parte dell'interprete in relazione a specifici aspetti quali ad esempio la disciplina della risoluzione per inadempimento). Può al più essere riconosciuta la ricavabilità di ulteriori regole, allo scopo di disciplinare aspetti eventualmente trascurati dalle parti, utilizzando, in via di interpretazione analogica, la normativa dettata per il tipo negoziale volta per volta più simile rispetto al singolo aspetto da considerare nota7.

Note

nota1

Parla di locazione finanziaria Buonocore, voce Leasing, in N.sso Dig.It, Appendice, vol.IV, 1983, p.798.
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nota2

Clarizia, I contratti di finanziamento, leasing e factoring, Torino, 1989, p.70.
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nota3

Mirabelli, Il leasing e il diritto italiano, in Banca borsa, 1974, I, 228.
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nota4

Vailati, Aspetti giuridici del leasing finanziario, in Riv.not., 1973, I, p.273.
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nota5

Nello stesso senso Buonocore, cit., p.812.
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nota6

Così anche Ferrarini, La locazione finanziaria, in Tratt. di dir. priv., dir. da Rescigno, II, p.9.
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nota7

Sono di questo parere De Nova, Contratto di leasing e controllo delle condizioni generali di contratto, in Riv. dir. comm., 1973, p.329 e Ferrarini, cit., p.9.
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Bibliografia

  • BUONOCORE, Leasing, NDI Appendice, vol. IV, 1983
  • CLARIZIA, I contratti di finanziamento: leasing e factoring, Torino, 1989
  • DE NOVA, Contratto di leasing e controllo delle condizioni generali di contratto, Riv. dir. comm., 1973
  • FERRARINI, La locazione finanziaria, Trattato Rescigno, II
  • MIRABELLI, Il leasing e il diritto italiano, Banca borsa, I, 1974
  • VAILATI, Aspetti giuridici del leasing finanziario, Riv. Notariato, I, 1973

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