L'azione: verso il sistema della atipicità



Al termine azione la dottrina attribuisce un triplice significato: da un lato si vuole indicare una frazione (minima e) indivisibile del capitale sociale; dall'altro un complesso (minimo e) unitario di posizioni giuridiche soggettive; infine, l'azione sarebbe il titolo (documentale, ma oggi sempre più scrittura di conto) in funzione delle circolazione delle predette frazioni di capitale e situazioni soggettive nota1.
Intesa come unità di misura giuridica della partecipazione, l'ordinamento sembra attribuire all'azione un carattere di "tipicità": la libertà statutaria, infatti, si esaurisce nella creazione di alcune limitate categorie di azioni con carattere di omogeneità e serialità (principalmente azioni privilegiate, peculiari quanto a diritti patrimoniali, e azioni con voto limitato, peculiari quanto al diritto di voto) nota2. Si tratta di categorie di modelli legali inderogabili e quindi (a parte qualche eccezione, come il diritto di opzione), rigidi nell'assetto partecipativo delle rispettive combinazioni nota3.
Su questo stato di cose, tuttavia, è intervenuta la riforma del diritto societario. La riforma, infatti, contiene numerose novità, legate all'idea di fondo di concedere ampio spazio all'autonomia privata ed alla capacità creativa degli operatori, in funzione dell'allargamento dei canali di finanziamento della società per azioni, e quindi della capitalizzazione delle imprese.
In linea con le tendenze riscontrabili in altri ordinamenti, dove è in atto un mutamento della configurazione delle azioni sia per quanto riguarda la fisionomia generale, sia per ciò che concerne la loro articolazione in categorie, la riforma sembra avviarsi nella direzione di una sempre maggiore flessibilità della fattispecie, in aderenza alle esigenze del mercato dei capitali, della tutela dei risparmiatori, e della promozione del finanziamento azionario nota4.
Il legislatore, in particolare, ha seguito e sviluppato questa prospettiva costruendo la normativa su due linee guida contrapposte. La prima, nel senso dell'autonomia : fermo cioè il principio che deve comunque esistere una categoria di azioni ordinarie, anche se non predefinita dal legislatore, si riconosce allo statuto la libertà di creare strumenti finanziari partecipativi atipici, nella massima flessibilità possibile delle combinazioni delle posizioni giuridiche inerenti agli stessi. La seconda, nel senso della imperatività delle regole dettate in materia, al fine comunque di garantire una esigenza di tipicità. Tipicità, da un lato, degli stessi strumenti finanziari partecipativi, che in via di principio devono avere la natura giuridica delle azioni; dall'altro lato, dei contenuti partecipativi, per evitare crisi di rigetto dell'ordinamento societario di fronte all'atipico (e infatti, la possibilità di creare il contenuto delle azioni, viene, sotto alcuni profili, limitata a determinate condizioni e limiti) nota5 .

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Note

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Cfr. Bione, Azioni, gruppi, in Tratt. delle società per azioni, diretto da Colombo-Portale, vol. 2, t. 1, Torino, 1994, pp. 3 e ss.
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nota2

Cfr. Bione, op.cit. , pp. 45 ss.
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nota3

Cfr. Visentini, voce Azioni di società, in Enc. Dir., p.967.
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nota4

In questo senso l'azione, pur mantenendo il carattere fondamentale di punto di riferimento sostanzialmente egalitario delle situazioni giuridiche in cui si scompone la partecipazione, sembra assumere una più ampia gamma di significati, funzionali all'utilizzo ed alla circolazione dello strumento finanziario in senso lato. Già dalla legge delega si è tratta invero la prospettiva nuova delle azioni senza valore nominale (art. 4, VI comma, lett. a), e degli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi come categoria aperta, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali (art. 4, VI comma, lett. c). Santosuosso, La riforma del diritto societario: autonomia privata e norme imperative nei DD.Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6, Milano, 2003, p. 64.
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nota5

Per esempio, il diritto al voto, momento nevralgico della vita societaria e la cui limitazione, sino alla soppressione, risulta perciò sottoposta ad una serie di condizionamenti da parte del legislatore per le società che fanno appello al mercato del capitale di rischio. Cfr. Santosuosso, op.cit., p. 64.
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Bibliografia

  • BIONE, Azioni, gruppi, Torino, Tratt. delle società per azioni diretto , da Colombo-Portale, 1994, vol. 2, t. 1
  • SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario: autonomia privata e norme imperative nei DD. Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6, Milano, 2003
  • VISENTINI, voce Azioni di società, Enc. dir.

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